Messa alla prova e sanzioni amministrative accessorie spettanti al Prefetto (Cass. pen. Sez. IV n. 40806 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell’art. 168-ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo, di competenza del Prefetto. L’istituto della messa alla prova prescinde, infatti, dall’accertamento della penale responsabilità dell’imputato, a differenza delle ipotesi disciplinate dagli artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, d.lgs. n. 285 del 1992, che, in deroga all’art. 224 cod. strada, riservano al giudice l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della statuizione illegittimamente adottata e la trasmissione degli atti al Prefetto per la parte di competenza.
Il Fatto
Il Tribunale di Firenze, con sentenza, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 1, lett. b), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. n. 285 del 1992, per essere il reato estinto per positivo esito della messa alla prova. Nel medesimo provvedimento il giudice disponeva, ai sensi dell’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, la sospensione della patente di guida per sei mesi e la confisca dell’auto.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della legge penale e la violazione degli artt. 223 e 224, comma 3, cod. strada e dell’art. 168-ter cod. pen., anche in seguito alla Corte costituzionale n. 75 del 2020. Il ricorrente eccepiva che il giudice di merito aveva esercitato un potere non spettantegli, in quanto rimesso agli organi amministrativi, poiché l’esito positivo della messa alla prova comporta l’estinzione del reato e, in assenza di accertamento della responsabilità penale, la competenza ad applicare la sanzione sarebbe esclusiva del Prefetto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. La censura con cui il ricorrente lamentava l’esercizio, da parte del giudice di merito, di un potere normativamente riservato al Prefetto è stata giudicata meritevole di accoglimento, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 168-ter, comma 2, cod. pen. e 223 e 224 cod. strada.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che, in ragione dell’esito positivo della messa alla prova, dichiari l’estinzione dei reati di cui agli artt. 186 e 187 d.lgs. n. 285 del 1992, non può applicare la sanzione amministrativa accessoria, di competenza del Prefetto, della sospensione della patente di guida, di cui all’art. 224, comma 3, cod. strada.
Il Collegio ha richiamato sul punto un consolidato orientamento, rappresentato dalle pronunce Sez. IV n. 29639 del 23/06/2016, Sez. IV n. 39107 dell’08/07/2016, Sez. IV n. 40069 del 17/09/2015 e, da ultimo, Sez. IV n. 19369 del 7/05/2024.
Il fondamento della regola risiede in una sostanziale differenza tra l’istituto della messa alla prova, che prescinde dall’accertamento della penale responsabilità dell’imputato, e le ipotesi previste dagli artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, d.lgs. n. 285 del 1992. Solo queste ultime, che legittimano l’applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, lasciano al giudice, in deroga all’art. 224 cod. strada, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria.
Ne è conseguito l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione concernente la sospensione della patente e la confisca dell’auto, che il Collegio, in ossequio all’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., ha provveduto direttamente a eliminare. È stata altresì disposta la trasmissione degli atti al Prefetto di Firenze per quanto di relativa competenza.
Nota della Redazione
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