Diniego di colloqui al detenuto qualificato appello cautelare (Cass. pen. Sez. IV n. 34136 del 23.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che autorizza o nega i colloqui visivi al detenuto non ha natura meramente organizzativa, ma conforma l’estensione di una libertà relazionale compressa dal titolo cautelare e incide sulla materia cautelare personale. Esso è pertanto soggetto all’appello cautelare di cui all’art. 310 cod. proc. pen. e non al ricorso immediato per cassazione ex art. 311, comma 2, cod. proc. pen., riservato in via eccezionale alle sole ordinanze che dispongono originariamente una misura coercitiva. Il ricorso per cassazione erroneamente proposto contro un provvedimento appellabile va riqualificato ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al tribunale funzionalmente competente, restando precluso il ricorso per saltum.

Il Fatto

Il difensore di un indagato, sottoposto a custodia cautelare in carcere, impugna con ricorso per cassazione l’ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Napoli ha rigettato l’istanza di autorizzazione ai colloqui visivi con la persona legata da una relazione affettiva stabile. A sostegno dell’istanza erano state prodotte autocertificazioni dirette a dimostrare la stabilità del legame e la reciproca conoscenza dei nuclei familiari.

Con unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all’art. 18 legge n. 354 del 1975, agli artt. 606 e 125 cod. proc. pen., a plurimi parametri costituzionali e agli artt. 3 e 8 CEDU, lamentando che il giudice avesse omesso di valutare la documentazione e ristretto indebitamente la nozione di relazione stabile ai soli rapporti matrimoniali o di convivenza. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo della qualificazione dell’atto. In via preliminare esclude che la mancata indicazione del rimedio esperibile determini l’inammissibilità: l’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. impone di individuare l’esatta natura dell’impugnazione in base al contenuto sostanziale, alla volontà impugnatoria manifestata e al regime legale del provvedimento, senza accertare se la parte abbia inteso esperire un mezzo non previsto. Poiché la difesa ha identificato con certezza l’ordinanza, ne ha censurato le ragioni e ha domandato la rimozione del diniego, l’atto va conservato: l’erronea intestazione incide sulla qualificazione e sul giudice competente, non sull’esistenza dell’impugnazione.

Il passaggio centrale riguarda la natura del provvedimento. La Corte muove dall’art. 272 cod. proc. pen., che esprime il principio di legalità cautelare, e osserva che la custodia in carcere non si esaurisce nella privazione della libertà di locomozione, ma conforma le modalità di esercizio delle libertà residue e dei rapporti con l’esterno. Il diniego di colloquio, quindi, non è atto meramente organizzativo: definisce l’estensione di una facoltà relazionale compressa in conseguenza del titolo cautelare e accresce l’afflittività concreta della misura. Gli artt. 2 e 13 Cost. e l’art. 8 CEDU individuano il bene inciso, mentre il regime del controllo si radica negli artt. 272 e seguenti.

Da qui l’applicabilità dell’art. 310 cod. proc. pen.: il riferimento legislativo alla «materia» cautelare rende decisivi oggetto ed effetti del provvedimento, non la denominazione formale. L’ordinanza impugnata non applica una nuova misura coercitiva e non è soggetta a riesame, ma insiste nella materia cautelare incidendo sulle modalità concrete della custodia già in atto; il rimedio pertinente è l’appello cautelare, che consente un controllo pieno sulla disciplina applicabile e sugli elementi prodotti.

La Corte prende posizione sull’indirizzo di Sez. 4 n. 17696 del 28.03.2024, che, pur riconoscendo ai provvedimenti sui colloqui la capacità di inasprire l’afflittività della misura, li aveva ritenuti ricorribili ex art. 111, settimo comma, Cost. ed estranei all’appello cautelare. La premessa di quel precedente conduce, secondo la Corte, alla conclusione opposta: se il provvedimento aggrava l’afflittività, interviene sulla misura medesima e dunque in materia cautelare, senza necessità di ricorrere alla garanzia costituzionale residuale.

Ne consegue l’esclusione del ricorso immediato per cassazione: il ricorso per saltum è ammesso per espressa previsione solo contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva, in alternativa al riesame, e non è estensibile oltre i casi tassativi. Per i provvedimenti soggetti all’art. 310 cod. proc. pen. la parte non può omettere il controllo di merito del tribunale. La Corte, riqualificata l’impugnazione come appello cautelare, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli, restando le censure sulla stabilità della relazione e sulla motivazione del diniego riservate a quel giudice, senza statuizione sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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