Recidiva e precedente estinto per esito positivo dell’affidamento in prova (Cass. pen. Sez. IV n. 34134 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio abbreviato non condizionato, scelto dall’imputato che rinunci alla condizione dell’escussione del dichiarante, le dichiarazioni accusatorie rese dal correo in sede di indagini preliminari sono atti legittimamente acquisiti e restano utilizzabili, salva la sola inutilizzabilità patologica riconducibile a divieti probatori o a violazioni radicali dei diritti di difesa. Non è deducibile, come motivo di ricorso, la mancata assunzione della prova cui l’imputato ha rinunciato. Manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, comma 5, e 441 cod. proc. pen. per mancato richiamo dell’art. 513 cod. proc. pen., norma collocata nel segmento dibattimentale e non trasponibile per via additiva nel rito speciale. La chiamata in correità richiede riscontri estrinseci individualizzanti. La Corte di appello che ometta di esaminare la questione della perdurante computabilità, ai fini della recidiva, di un precedente estinto per esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, e si arresti al bilanciamento con le attenuanti generiche, incorre in motivazione apparente.
Il Fatto
La vicenda prende avvio da un’indagine della Procura della Repubblica di Milano su un presunto gruppo dedito alla detenzione e allo spaccio di ingenti quantitativi di stupefacenti. All’esito di un’attività di osservazione e di successivi monitoraggi con localizzazione GPS, gli investigatori hanno documentato l’incontro tra il ricorrente e un altro soggetto, il trasferimento dei veicoli presso l’abitazione dell’imputato e il successivo controllo su strada, nel corso del quale l’altro soggetto è stato trovato in possesso di un panetto di cocaina occultato nel vano sottosella.
Il dichiarante, interrogato dal Pubblico Ministero, ha ammesso le proprie responsabilità e ha chiamato in correità il ricorrente. Il Tribunale di Pavia, con rito abbreviato, ha dichiarato l’imputato responsabile della cessione aggravata dalla recidiva reiterata e infraquinquennale. La Corte di appello di Milano ha confermato la condanna. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono dichiarati manifestamente infondati. Il ricorrente sosteneva che le dichiarazioni del correo, ammesse nel giudizio abbreviato condizionato e poi utilizzate dopo la scelta del rito secco, fossero inutilizzabili per essersi il dichiarante sottratto al contraddittorio. La Corte ricostruisce la natura del rito: il giudizio abbreviato è un rito a struttura cartolare, definito allo stato degli atti, nel quale l’imputato accetta, a fronte della diminuzione di pena, una compressione fisiologica del contraddittorio che non coincide con una deroga ai divieti probatori.
Da questa premessa la Corte distingue tra inutilizzabilità derivanti da divieti probatori o da violazioni che incidono su diritti fondamentali, rilevabili anche nel rito abbreviato, e preclusioni e regole di formazione della prova proprie del dibattimento, che presuppongono oralità e immediatezza e non operano nel rito speciale se non nei casi previsti. Richiama il principio per cui l’inutilizzabilità patologica costituisce ipotesi estrema e residuale (Sez. 3 n. 882 del 2017). Nel caso concreto le dichiarazioni erano atti legittimamente formati e confluiti nel fascicolo del Pubblico Ministero, acquisito ex lege.
Quanto al meccanismo dell’art. 438, comma 5 bis, cod. proc. pen., la Corte precisa che esso disciplina le conseguenze del diniego della condizione, ma non introduce un principio di inefficacia del rito semplice in mancanza di un formale provvedimento di rigetto: rileva l’effetto processuale oggettivo della richiesta, poi accolta, non la ragione soggettiva della rinuncia. Dal verbale risulta che il difensore, constatata la residenza all’estero del dichiarante, ha prestato consenso al rito semplice. Richiama Sez. 1 n. 3253 del 2018.
La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata. L’art. 111 Cost. non impone un modello processuale unico: il rito abbreviato è un’alternativa che l’imputato è libero di non scegliere, e il sistema appronta correttivi sul piano probatorio, con il vincolo di corroborazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., e su quello processuale, con l’integrazione probatoria dell’art. 441, comma 5, cod. proc. pen. L’art. 513 cod. proc. pen. è norma dibattimentale, non trasponibile per via additiva senza riscrivere l’istituto.
Il terzo motivo è infondato. La Corte ribadisce che i riscontri alla chiamata in correità devono avere carattere individualizzante (Sez. U n. 20804 del 2012) e che l’interpretazione delle conversazioni intercettate è questione di fatto, sindacabile solo per manifesta illogicità (Sez. U n. 22471 del 2015). Il compendio valorizzato dai giudici di merito — tracciamento continuo, convergenza dei veicoli, brevissima permanenza, rinvenimento dello stupefacente — è riscontro dinamico specifico; le doglianze sollecitano una rivalutazione del merito.
Il quarto motivo è fondato. La censura investiva un presupposto giuridico della recidiva: la computabilità di un precedente estinto per esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale prima del nuovo fatto. La Corte di appello si è limitata a richiamare il bilanciamento con le attenuanti generiche, non affrontando la questione devoluta. La risposta è meramente apparente: l’estinzione di ogni effetto penale comporta che delle condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva (Sez. 3 n. 41697 del 2018; Sez. 3 n. 39550 del 2017). Da qui l’annullamento limitato alla recidiva e al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello.
Nota della Redazione
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