Appello inammissibile senza richiamo espresso al domicilio eletto (Cass. pen. Sez. IV n. 563 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La previsione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., che impone a pena di inammissibilità il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio insieme all’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, va interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espressamente e specificamente a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, così da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. In difetto di tale richiamo, l’impugnazione è inammissibile. Ne consegue che non configura alcuna nullità procedimentale l’omessa notificazione del decreto di citazione in appello al domicilio eletto, poiché essa è diretta conseguenza del vizio dell’atto di impugnazione.

Il Fatto

La Corte di appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza con cui il Tribunale di Teramo aveva affermato la responsabilità del ricorrente per il reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. c) e 2-sexies, d. Igs. n. 285/1992. L’appello era stato redatto da un difensore con atto privo di dichiarazione o elezione di domicilio.

Il ricorrente ha censurato la sentenza per violazione degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., assumendo che il processo di primo grado si fosse svolto in assenza del difensore di fiducia e che la sentenza fosse stata notificata al solo difensore d’ufficio, anziché al domicilio eletto. Ha inoltre dedotto l’erronea interpretazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte tratta congiuntamente i due motivi, logicamente correlati. Il ricorrente lamenta, da un lato, l’erronea interpretazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale tenuto conto del domicilio eletto nel verbale di contestazione; dall’altro, l’omessa notificazione del decreto di citazione in appello presso tale domicilio.

I dati processuali emergenti dal provvedimento impugnato non sono oggetto di specifica contestazione. L’appello risulta proposto con atto privo della dichiarazione o elezione di domicilio, con allegato il solo mandato a proporre appello. La dicitura di elezione di domicilio apposta nell’intestazione con grafia manuale non è riconducibile all’imputato, che non ha sottoscritto l’atto.

Sul secondo profilo, la Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. De Felice del 24.10.2024: è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo della notificazione.

In base a tale esito ermeneutico, la Corte territoriale ha legittimamente dichiarato inammissibile l’impugnazione, proposta senza alcun richiamo espresso e specifico alla precedente elezione. Poiché il richiamo è funzionale alla corretta notificazione all’appellante del decreto di citazione, l’omissione dedotta con il primo motivo non configura alcuna nullità procedimentale: è diretta conseguenza del vizio dell’atto di impugnazione.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dei principi della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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