Riparazione per ingiusta detenzione: la colpa grave ostativa opera anche nell’ingiustizia formale (Cass. pen. Sez. IV n. 40817 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, la condizione ostativa prevista dall’art. 314 cod. proc. pen., consistente nell’avere dato o concorso a dare causa alla misura custodiale con dolo o colpa grave, opera anche nell’ipotesi di c.d. ingiustizia formale disciplinata dal secondo comma della stessa norma, ossia quando la custodia cautelare sia stata applicata o mantenuta in assenza delle condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. L’obiettiva ingiustizia della detenzione subita può infatti trovare scaturigine in comportamenti dolosi o gravemente colposi del richiedente, e la finalità solidaristica dell’istituto giustifica il ristoro solo per chi abbia “patito” e non concorso a determinare il provvedimento restrittivo. Tale operatività non può però concretamente esplicarsi, per il meccanismo causale che governa la condizione, nei casi in cui l’accertamento dell’insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità avvenga sulla base degli stessi elementi di cui disponeva il giudice della cautela e in ragione esclusivamente di una loro diversa valutazione.

Il Fatto

La ricorrente aveva presentato domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione subita in regime di arresti domiciliari per un periodo di 160 giorni. La Corte di appello di Roma, con ordinanza, aveva rigettato la richiesta, ritenendo che la richiedente avesse dato causa alla misura cautelare con condotta gravemente colposa.

Avverso tale provvedimento la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi. I primi tre censuravano l’inosservanza dell’art. 314 cod. proc. pen. e vizi di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di valutare le asserite carenze investigative e la non riconducibilità causale della misura a condotte colpose della richiedente. Il quarto motivo lamentava un errore materiale nel dispositivo in materia di spese processuali.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove dalla distinzione tra ingiustizia sostanziale, che presuppone il proscioglimento del richiedente, e ingiustizia formale, che prescinde da tale accertamento e richiede soltanto la verifica dell’illegalità del provvedimento restrittivo, assunto in difetto delle condizioni previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. Il ricorso, pur evocando talora l’ingiustizia formale, chiede in realtà il riconoscimento di una ipotesi di ingiustizia sostanziale, senza mai affermare che l’assoluzione abbia accertato l’insussistenza ab origine delle condizioni legittimanti l’intervento cautelare.

Il Collegio richiama il principio delle Sezioni Unite n. 32383 del 27/05/2010, secondo cui la circostanza dell’avere dato o concorso a dare causa alla misura per dolo o colpa grave opera quale condizione ostativa anche nell’ipotesi del secondo comma dell’art. 314 cod. proc. pen. L’accertamento dell’insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità deve però fondarsi su elementi diversi da quelli a disposizione del giudice della cautela.

Quanto al riferimento alla “decisione irrevocabile”, la Corte ribadisce l’orientamento dominante secondo cui esso non è limitato a una decisione assunta in fase cautelare, ma comprende anche l’accertamento compiuto all’esito del giudizio di merito, purché da esso emerga certa la mancanza originaria delle condizioni di applicabilità della misura.

Nel merito, i primi tre motivi sono manifestamente infondati. Essi propongono una valutazione alternativa del materiale indiziario e del momento di emersione degli elementi addotti a discolpa, senza confrontarsi con l’ordinanza impugnata. Il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi disponibili con valutazione ex ante, secondo un iter autonomo rispetto al processo di merito, e non se la condotta integri reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale.

La Corte territoriale ha individuato la colpa della ricorrente in plurime condotte extraprocessuali, consistenti nell’avere più volte ordinato, pagato e ricevuto consistenti quantitativi di sostanza stupefacente, nonché nella cessione della stessa nell’ambito di eventi che la ricorrente organizzava insieme a un coimputato. La ricorrente non coglie la ragione fondante il rigetto, ritenendo che la condotta ostativa sia stata ravvisata solo nella frequentazione con il coindagato, mentre nulla osserva in ordine ai plurimi acquisti, difficilmente compatibili con l’esclusivo uso personale.

Il quarto motivo è invece fondato: il dispositivo dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, è in contrasto insanabile con la motivazione e costituisce un evidente refuso. L’ordinanza è pertanto annullata senza rinvio limitatamente a tale statuizione, con rigetto del ricorso nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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