Nessuna violazione del principio di correlazione se il fatto storico resta identico (Cass. pen. Sez. IV n. 40814 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di correlazione tra accusa e sentenza, la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. non si accerta mediante un mero confronto letterale tra la contestazione e il provvedimento decisorio. Occorre, invece, una trasformazione radicale, negli elementi essenziali, della fattispecie concreta, tale da generare una incertezza sull’oggetto dell’imputazione e un reale pregiudizio dei diritti della difesa. La violazione è insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione. Non integra fatto nuovo, ma al più fatto diverso, l’episodio storico che resta il medesimo, ancorché la sentenza impugnata abbia motivato sugli elementi costitutivi di una differente contravvenzione.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 14.01.2025, ha confermato la condanna emessa dal Tribunale per il reato di esercizio senza autorizzazione dell’attività di parcheggiatore, in violazione del provvedimento del Questore che imponeva il divieto di accesso e di stazionamento in determinati luoghi.
Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, l’errata applicazione degli artt. 521, 522 e 604 cod. proc. pen., sostenendo che il primo giudice lo aveva condannato per un fatto diverso da quello contestato, con conseguente nullità della sentenza; con il secondo motivo ha eccepito la prescrizione del reato. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo. La Corte territoriale, investita dello specifico motivo, aveva esaminato la vicenda argomentando che, ancorché la sentenza impugnata avesse motivato sugli elementi costitutivi della differente contravvenzione prevista dal codice della strada, da essa era comunque ricavabile sufficiente motivazione a sostegno dell’affermazione di responsabilità. La condotta accertata — l’essere stato il ricorrente sorpreso mentre esercitava l’attività di parcheggiatore abusivo proprio nel luogo in cui gli era stato vietato di accedere e stazionare — risultava sussumibile nella cornice tipica del reato contestato.
La Corte ha richiamato il criterio consolidato: per aversi violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. occorre una trasformazione radicale della fattispecie concreta, con incertezza sull’oggetto dell’imputazione e pregiudizio effettivo della difesa. L’indagine non può esaurirsi in un confronto letterale tra contestazione e sentenza, poiché la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato sia stato posto nella condizione concreta di difendersi. Sul punto la Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 36551 del 15/07/2010 e n. 16 del 19/06/1996, nonché le applicazioni di Sez. 5 n. 37461 del 22/09/2021 e Sez. 6 n. 18125 del 22/10/2019.
Quanto ai poteri di integrazione della Corte di appello, il Collegio ha precisato che è fisiologico che il giudice di secondo grado apporti un contributo argomentativo all’apparato giustificativo della statuizione impugnata, in risposta alle doglianze dell’appellante.
La Corte ha poi distinto il fatto nuovo dal fatto diverso, richiamando Sez. 4 n. 10149 del 15/12/2020: il primo è un episodio ulteriore e autonomo che non si sostituisce a quello contestato, ma vi si aggiunge; il secondo presenta connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria. Nel caso in esame, l’accadimento storico è sempre il medesimo, con conseguente infondatezza del motivo.
La Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, relativo alla prescrizione, ricordando che per i reati commessi dal 10 gennaio 2020 si applica, in primo grado, la disciplina degli artt. 157 e ss. cod. pen. senza conteggiare la sospensione di cui all’art. 159, comma 2, cod. pen., abrogato dall’art. 2, comma 1, lett. a), legge n. 134/2021 e sostituito dall’art. 161-bis cod. pen., con applicazione, nei gradi successivi, della disciplina dell’improcedibilità. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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