Rescissione del giudicato: onere dell’assente di segnalare la sopravvenuta detenzione (Cass. pen. Sez. 2 n. 6221 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rescissione del giudicato, è onere dell’imputato, regolarmente citato in stato di libertà e dichiarato assente, segnalare tempestivamente al giudice il sopravvenuto stato di detenzione per altra causa e la sua volontà di prendere parte al giudizio. L’omessa comunicazione al detenuto del nominativo del difensore d’ufficio non comporta la nullità dell’atto al cui compimento è funzionale la nomina, mentre la sentenza emessa all’esito del giudizio dibattimentale non deve essere notificata all’imputato assente, essendo questi rappresentato dal difensore.

Il Fatto

Il difensore di un imputato proponeva istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., deducendo che il proprio assistito, detenuto per altra causa, non aveva potuto partecipare al giudizio di merito conclusosi con sentenza irrevocabile, né aveva potuto proporre impugnazione. L’istanza veniva respinta dalla Corte di appello, che riteneva legittima la declaratoria di assenza dell’imputato. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, con il quale si deduceva la violazione degli artt. 420-bis e 629-bis cod. proc. pen., osservando che all’imputato erano stati ritualmente notificati a mani proprie sia l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare sia la richiesta di rinvio a giudizio, sicché egli aveva avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza. La sopravvenuta detenzione, inoltre, riguardava un diverso procedimento ed era stata comunicata soltanto in giudizio.

La Corte ha quindi enunciato il principio per cui è onere dell’imputato, regolarmente citato e dichiarato assente, segnalare tempestivamente al giudice il sopravvenuto stato di detenzione per altra causa e la volontà di partecipare al giudizio. La mancata partecipazione al processo non può essere ascritta a una irrituale dichiarazione di assenza, bensì alla negligenza dell’imputato che non si è attivato per comunicare il proprio stato.

Quanto ai profili concernenti gli avvicendamenti difensivi, la Corte ne ha rilevato la genericità, non avendo la difesa indicato quando si sarebbero verificati. Ha inoltre richiamato il principio per cui la mancata comunicazione all’imputato del nominativo del difensore d’ufficio non comporta nullità, mentre l’imputato che abbia nominato un difensore di fiducia ha l’onere di mantenere i contatti con quest’ultimo per apprendere l’eventuale rinuncia al mandato.

La Corte ha infine escluso che la sentenza di merito dovesse essere notificata all’imputato assente, atteso che, ai sensi dell’art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen., l’assente è rappresentato dal difensore e che l’obbligo di notifica permane solo nel caso previsto dall’art. 548, comma 2, cod. proc. pen., ossia quando la sentenza non è depositata nel termine di legge, onere nella specie rispettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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