Sequestro impeditivo di crediti fiscali fittizi opponibile al cessionario in buona fede (Cass. pen. Sez. III n. 34459 del 25.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, il sequestro preventivo impeditivo non finalizzato alla confisca richiede un collegamento tra il reato e la cosa, non tra il reato e il suo autore. Possono pertanto essere oggetto del provvedimento anche i crediti d’imposta fittizi di proprietà di un terzo cessionario, estraneo all’illecito e in buona fede, quando la loro libera disponibilità sia idonea ad aggravare o protrarre le conseguenze del reato. La buona fede del terzo non assume rilievo. L’art. 28-ter d.l. n. 4/2022, nel posticipare l’utilizzo dei crediti sequestrati alla cessazione degli effetti del vincolo, non introduce una deroga alla disciplina generale e conferma la legittimità del sequestro. È inammissibile, perché estranea ai vizi deducibili ex art. 325 cod. proc. pen., la censura che investa la condivisibilità giuridica della motivazione.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo impeditivo, non finalizzato alla confisca, di crediti d’imposta fittizi collegati all’esecuzione di lavori edili mai o solo parzialmente effettuati, nell’ambito della disciplina del cd. “Superbonus” e del cd. “Bonus Facciate”, per un importo ancora presente nel cassetto fiscale. Il provvedimento era stato adottato in un procedimento a carico di terze persone.

La banca cessionaria dei crediti ha proposto riesame. Il Tribunale del Riesame ha confermato il sequestro, rilevando che i crediti costituiscono cose pertinenti al reato e che il loro utilizzo in compensazione integra il periculum in mora. Avverso tale ordinanza la banca ha proposto ricorso per cassazione, deducendo omessa motivazione sul periculum e vizio di motivazione, con richiamo alla disciplina del d.l. n. 4/2022 a tutela del cessionario in buona fede.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente i due motivi, convergenti sull’unico tema dell’esistenza del periculum in mora, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione. Preliminarmente richiama il limite di deducibilità del ricorso ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., ammesso solo per violazione di legge, comprensiva degli errori in iudicando e in procedendo e dei vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.

Sul primo fronte, il Collegio esclude il vizio di motivazione. Il Tribunale del Riesame ha motivato sul periculum facendo riferimento all’utilizzo dei crediti in compensazione da parte del cessionario, ha affermato il collegamento con il reato e ha opposto alle tesi difensive proprio la lettera dell’art. 28-ter d.l. n. 4/2022. La motivazione è quindi presente e non apparente; la censura, attaccando la condivisibilità giuridica del provvedimento, è estranea ai vizi deducibili in sede di legittimità ed è inammissibile.

Sul secondo fronte, la Corte richiama il costante orientamento secondo cui il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica il collegamento tra il reato e la cosa, non tra il reato e il suo autore. Possono dunque essere oggetto del provvedimento anche le cose di proprietà di un terzo, estraneo all’illecito e in buona fede, quando la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato. Nessuna rilevanza riveste la buona fede del terzo proprietario.

Il Collegio precisa che la questione del momento di consumazione del reato, affermato dalle Sezioni Unite al momento della creazione del credito, è eccentrica rispetto al presupposto del periculum, restando estranea alla possibile lesione del diritto statale al realizzo del gettito fiscale nella sua misura integrale. La natura fittizia del credito rende inequivocabile il collegamento non meramente occasionale con il reato.

Quanto all’art. 28-ter d.l. n. 4/2022, la Corte ne respinge la lettura difensiva: la possibilità per il cessionario che non concorra nel reato col cedente di utilizzare i crediti una volta cessati gli effetti del sequestro non configura una impermeabilità dei crediti stessi rispetto alla misura, ma conferma la legittimità del vincolo. La duplicazione del sequestro e il danno del cessionario, che può rivalersi sul cedente, sono irrilevanti. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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