Confisca prevenzione e fatti assolti divieto rivalutazione giudizio pericolosità (Cass. pen. Sez. V n. 32535 del 02.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice della prevenzione, nell’autonomo giudizio di pericolosità, non può assumere quali elementi indizianti i fatti oggetto di una sentenza irrevocabile di assoluzione, perché il principio di unitarietà e di non contraddizione dell’ordinamento glielo preclude, sia sotto il profilo dell’elemento materiale sia sotto quello psicologico. La rivalutazione di condotte coperte da giudicato assolutorio rende inutilizzabili le relative condotte quali indici di pericolosità e incide sulla perimetrazione temporale della pericolosità stessa, che deve coincidere con l’arco in cui si sono realizzate le acquisizioni patrimoniali di origine illecita. Ne deriva che difetta il presupposto della confisca delle società quando non è dimostrato che la loro costituzione e l’acquisizione delle partecipazioni siano state strumentali al perseguimento di attività illecite. È invece deducibile in cassazione, ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, solo la mancanza assoluta o l’apparente motivazione, non il vizio motivazionale.

Il Fatto

Un decreto del Tribunale, risalente al 2023, aveva applicato la confisca di prevenzione ai sensi dell’art. 4, lett. b) e c), d.lgs. n. 159 del 2011, in relazione all’art. 1, comma 1, lett. b), del medesimo decreto, riguardante la totalità delle quote e del patrimonio di alcune società, nonché beni immobili, mobili registrati e rapporti bancari riferibili ai proposti. Il giudizio di pericolosità, qualificata e generica, si fondava su plurime condotte illecite ricostruite in diversi procedimenti penali, tra cui uno definito con condanna e altro definito con assoluzione.

Investita delle impugnazioni, la Corte d’appello confermava integralmente il giudizio di pericolosità e l’applicazione della misura. I proposti ricorrevano per cassazione, deducendo con un unico ricorso due motivi: la carenza dell’impianto argomentativo della Corte territoriale e la violazione delle norme sulla pericolosità, con particolare riguardo alla valutazione dei fatti assolti e alla confisca delle società.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge la prima censura, relativa alla dedotta inesistenza di un compiuto impianto motivazionale. Rientrano nella nozione di violazione di legge, ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, i vizi così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, ossia la mancanza assoluta o la mera motivazione apparente, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 5876 del 28 gennaio 2004. Nel caso concreto, tuttavia, la Corte territoriale ha dato conto delle censure difensive, sicché la doglianza si risolve in un vizio motivazionale, inammissibile in cassazione.

Corretta è invece la seconda censura, che investe la fase ricostruttiva del giudizio di pericolosità. Il giudice della prevenzione può autonomamente ricostruire la rilevanza di fatti oggetto di separati procedimenti penali, anche in assenza di condanna e persino in presenza di proscioglimento, purché il fatto risulti delineato con sufficiente chiarezza. Egli non può però esaurire il proprio compito nel richiamare meramente i provvedimenti penali: deve procedere a una valutazione autonoma, specificando gli elementi considerati e le ragioni della loro valenza prognostica, secondo la Sez. I n. 1701 del 12/06/1990.

L’unico limite all’autonomia valutativa è che i fatti ritenuti sintomatici non siano stati smentiti in un giudizio penale. Quando interviene sentenza irrevocabile di assoluzione, il principio di tassatività e quello di unitarietà e non contraddizione dell’ordinamento precludono al giudice della prevenzione di assumere quali indizi un fatto negato in sede penale, sia nell’elemento materiale sia in quello psicologico, non potendosi sostenere la sopravvivenza del disvalore di un delitto in assenza di dolo, come affermato dalla Sez. V n. 182 del 30/11/2020 e dalla Sez. II n. 26774 del 30/04/2013.

Nel caso esaminato, la Corte d’appello ha fondato il giudizio di pericolosità anche sui fatti oggetto di un procedimento conclusosi con assoluzione perché il fatto non sussiste e perché il fatto non costituisce reato, ritenendo quella pronuncia basata su mere valutazioni. Così facendo ha (ri)valutato i fatti coperti da giudicato assolutorio, in violazione dei richiamati principi. La caducazione di tali condotte non solo le rende inutilizzabili come indizi, ma incide sulla perimetrazione temporale della pericolosità, che deve coincidere con l’arco delle acquisizioni patrimoniali di origine illecita, presupposto della confisca, secondo le Sezioni Unite n. 4880 del 26/06/2014.

Tale rilievo riverbera effetti anche sulla pericolosità generica e sulla confisca delle società. Non potendosi ritenere intrinsecamente pericoloso l’esercizio dell’attività imprenditoriale, difetta la dimostrazione che la costituzione delle società e l’acquisizione delle partecipazioni siano state strumentali ad attività illecite, secondo la Sez. II n. 31549 del 06/06/2019. Il decreto è pertanto annullato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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