Giudicato cautelare e confisca: indici ISTAT e onere dimostrativo (Cass. pen. Sez. VI n. 39729 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammissibile solo per violazione di legge, comprensiva degli errores in iudicando o in procedendo e dei vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Il giudicato cautelare produce una preclusione endoprocessuale di portata più modesta rispetto alla cosa giudicata, limitata allo stato degli atti e alle sole questioni dedotte e decise. Nel giudizio sulla confisca in casi particolari, ai fini della sproporzione tra redditi dichiarati e acquisti, le spese di sostentamento del nucleo familiare possono desumersi dalle analisi ISTAT, di valore essenzialmente indiziario, restando a carico della parte interessata l’onere dimostrativo della propria capacità di investimento.

Il Fatto

Il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 29 maggio 2025, ha rigettato l’appello dell’indagato e dichiarato inammissibile quello proposto dalla moglie quale terzo interessato, avverso il provvedimento che aveva disatteso l’istanza di dissequestro di un villino sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., in relazione a un reato associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990.

Il ricorrente deduce la mera apparenza della motivazione con cui il Tribunale ha escluso la novità degli elementi addotti, sostenendo che l’emersione di fatti nuovi avrebbe imposto una rinnovata valutazione del vincolo reale, e contesta il valore meramente indicativo delle tabelle ISTAT utilizzate per accertare la sproporzione reddituale, richiamando il sopravvenuto dissequestro dei conti correnti dei genitori e la provenienza lecita delle somme impiegate per l’acquisto.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla delimitazione dei poteri di legittimità in materia cautelare reale. Il ricorso è proponibile solo per violazione di legge, nella quale rientrano gli errori in iudicando e in procedendo e quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’itinerario logico del giudice incomprensibile, secondo il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite n. 25932 del 2008 e delle Sezioni Unite n. 25933 del 2008.

Quanto al giudicato cautelare, i giudici richiamano la lezione delle Sezioni Unite n. 14535 del 2006: le ordinanze cautelari, esaurite le impugnazioni, hanno efficacia preclusiva endoprocessuale riguardo alle questioni esplicite o implicite, con estensione più modesta della cosa giudicata perché limitata allo stato degli atti e alle sole questioni dedotte e decise. L’efficacia si estende alle questioni in stretto rapporto di derivazione logica, come precisato da Sez. VI n. 8900 del 2018.

Il primo profilo nuovo attiene alla valenza degli indici ISTAT. La difesa evoca il principio della confisca di prevenzione di Sez. V n. 14047 del 2016, secondo cui il generico richiamo agli indici non basta e occorre una lettura critica. La Corte osserva però che, come affermato da Sez. II n. 36833 del 2021, le elaborazioni statistiche forniscono un risultato essenzialmente indiziario circa l’effettività delle spese, restando a carico dell’interessato l’onere di provare la propria capacità di investimento.

Nel caso concreto il Tribunale non si è sottratto a tale analisi critica: ha quantificato la sperequazione tra redditi e investimenti del nucleo familiare nel periodo 1997-2021 in -348.844,30 euro e ha rilevato che la tracciabilità di una quota minoritaria del prezzo, derivante da un prestito bancario, non legittima la restituzione dell’intero bene indiviso.

Quanto al secondo elemento di novità, il dissequestro dei conti correnti dei genitori è stato ritenuto ininfluente: la congruità delle movimentazioni su conti con saldo attivo di 3.000,00 euro è elemento neutro, poiché il danaro di provenienza illecita può non esservi mai confluito, determinando un risparmio di spesa. Ne deriva una motivazione non apparente, ma solo non condivisa, non sindacabile in sede di legittimità. Al rigetto consegue la condanna alle spese ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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