Gravità indiziaria e motivazione del riesame de libertate in appello (Cass. pen. Sez. IV n. 34456 del 25.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che lamenti l’inesistenza della gravità indiziaria, poiché il sindacato di legittimità comprende il potere di esaminare gli atti per verificare la violazione denunziata, ma non quello di interpretare diversamente, rispetto al giudice di merito, i fatti storici posti a base della questione, salvo i limiti della motivazione mancante o manifestamente illogica. Non è deducibile la categoria della motivazione meramente illogica. In caso di ribaltamento, da parte del tribunale in funzione di giudice dell’appello de libertate, della precedente decisione reiettiva, non è richiesta una motivazione rafforzata, ma un confronto critico con il contenuto della pronuncia riformata, con argomentazioni autonomamente accettabili tratte dall’intero compendio processuale.

Il Fatto

Il Pubblico Ministero aveva chiesto l’applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di un’indagata e di altri ventisei soggetti, in relazione a un’associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti e a una serie di reati fine. Il Gip aveva rigettato la richiesta, ritenendo insussistente l’attualità delle esigenze cautelari, sul presupposto che l’associazione non producesse più reati fine e risultasse disarticolata dopo l’arresto dell’organizzatore e dei principali collaboratori.

Il Tribunale, in sede di appello, ha ritenuto sussistenti sia la gravità del quadro indiziario sia le esigenze cautelari e ha applicato la misura di massimo rigore. L’indagata ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo l’illogicità della motivazione sulla gravità indiziaria, l’erronea qualificazione dei fatti e l’assenza di motivazione sulla condizione di madre di prole di età inferiore a sei anni.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo. Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto ai casi di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, non comprendendo la categoria della motivazione meramente illogica, come nella specie dedotta. Il vaglio sulla gravità indiziaria non è consentito in sede di legittimità, poiché il giudice non può interpretare diversamente i fatti storici già valutati dal merito. Richiama sul punto Sez. V n. 19388 del 26.02.2018.

Nel merito la censura non si confronta con l’ordinanza impugnata, che ha valorizzato, con motivazione immune da vizi logici, un ampio compendio indiziario. Il Tribunale ha evidenziato che l’identificazione dell’indagata è avvenuta mediante l’utilizzo di un’utenza telefonica, la presenza nella stessa abitazione di un soggetto agli arresti domiciliari, le intercettazioni ambientali, una comparazione vocale e il riconoscimento da parte di vari acquirenti. Il quadro è stato desunto non solo dalle conversazioni captate, ma anche dal sequestro dello stupefacente, dai video e dagli arresti eseguiti.

Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte ricorda che, in caso di accoglimento dell’appello avverso un’ordinanza reiettiva, il giudice deve motivare su tutti i presupposti ai sensi dell’art. 292, comma 2, cod. proc. pen., potendo richiamare altri atti del procedimento a condizione di un autonomo esame critico. Evoca poi il principio, recentemente consolidatosi, secondo cui in caso di ribaltamento non è richiesta una motivazione rafforzata, ma un confronto critico con la pronuncia riformata, citando Sez. VI n. 36428 del 30.09.2025, Sez. VI n. 57529 del 29.11.2017, Sez. II n. 33344 del 05.05.2023, Sez. III n. 31022 del 22.03.2023 e Sez. V n. 28580 del 22.09.2020.

Quanto alla invocata riqualificazione nella ipotesi attenuata di cui all’art. 74, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il Tribunale ha escluso il piccolo spaccio alla luce della minuziosa organizzazione e dell’elevato volume d’affari, e ha escluso che le condotte fossero risalenti, trattandosi di fatti contestati fino al settembre 2024. Il terzo motivo è del pari infondato: il Tribunale ha valorizzato la presunzione di adeguatezza della misura ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e ha escluso elementi idonei a incidere sull’attualità delle esigenze cautelari. La questione relativa alla condizione di madre di prole di età inferiore a sei anni non era stata introdotta nel giudizio di appello e non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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