Provvedimento esecutivo del giudice penale non impugnabile per abnormità (Cass. pen. Sez. V n. 40869 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice penale ordina modalità esecutive di un precedente provvedimento cautelare non è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di atto privo di autonoma natura giurisdizionale, meramente accessorio e servente rispetto al provvedimento che ha esercitato il potere cautelare. La categoria dell’abnormità non può essere invocata per superare la tipicità dei mezzi di impugnazione quando il giudice abbia esercitato un potere espressamente riconosciutogli dall’art. 665, comma 1, cod. proc. pen. nei limiti necessari a dare esecuzione al provvedimento. La giurisprudenza di legittimità esclude l’abnormità dei provvedimenti emessi dal giudice in esecuzione dei provvedimenti adottati in sede cautelare.
Il Fatto
Con ordinanza il tribunale penale in composizione monocratica ordinava a un soggetto la restituzione delle chiavi dei locali di un Consorzio Agricolo e a un altro l’immediato spostamento dei cani ivi presenti, qualora l’accesso ai locali adibiti a cantina fosse divenuto necessario. Il provvedimento interveniva dopo che, con precedente ordinanza, lo stesso giudice aveva consentito a un terzo soggetto, sottoposto a misura cautelare per il reato di rissa, l’accesso alla sede consortile per espletare la sola attività di amministrazione, in orari determinati.
Dato atto degli ostacoli segnalati dalla polizia giudiziaria all’esecuzione di tale provvedimento, il tribunale vi poneva rimedio con il provvedimento impugnato. Avverso di esso proponevano ricorso per cassazione due soggetti, denunciando l’abnormità strutturale del provvedimento per carenza di potere in concreto, sul presupposto che il giudice penale avesse invaso il campo di competenza del giudice civile.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili per un duplice ordine di ragioni. Anzitutto il provvedimento impugnato è stato adottato per mere finalità esecutive, al fine di dare esecuzione al precedente provvedimento del medesimo tribunale: esso non è quindi impugnabile con ricorso per cassazione, nemmeno facendo ricorso alla categoria dell’abnormità, trattandosi di atto privo di autonoma natura giurisdizionale, meramente accessorio e servente al provvedimento con cui è stato consentito l’accesso ai locali del Consorzio.
Solo quest’ultimo costituisce espressione dell’esercizio del potere giurisdizionale ed è in quanto tale autonomamente impugnabile, anche per far valere la lamentata invasione del giudice penale nel campo del giudice civile. La Corte ricorda che il provvedimento espressione del potere cautelare è stato legittimamente impugnato innanzi al tribunale del riesame.
In secondo luogo, ove pure si volesse riconoscere al provvedimento autonoma natura giurisdizionale, esso non sarebbe qualificabile in termini di atto abnorme. I ricorrenti evocano la abnormità strutturale, che ricorre quando il giudice adotta un provvedimento avulso dall’intero ordinamento processuale, ovvero quando, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. La Corte richiama la distinzione tra abnormità strutturale e funzionale, ricordando che quest’ultima ricorre quando il provvedimento determina la stasi o la regressione del procedimento, cui il pubblico ministero può porre rimedio solo compiendo un atto affetto da nullità, non assoluta (Sezioni Unite Scarlini).
Nel caso in esame non vi è spazio per l’abnormità funzionale, non essendo ipotizzabile alcuna stasi o regressione del procedimento penale. Né il provvedimento è affetto da abnormità strutturale, perché il tribunale ha esercitato un potere che l’art. 665, comma 1, cod. proc. pen. gli riconosce espressamente, secondo cui competente a conoscere dell’esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato, esercitandolo negli stretti limiti necessari a eseguire il provvedimento precedente.
Tale conclusione è in linea con l’orientamento di legittimità che esclude l’abnormità dei provvedimenti emessi dal giudice o dal pubblico ministero in esecuzione dei provvedimenti adottati in sede cautelare (Sez. III n. 4356 del 2012; Sez. III n. 21735 del 2003). Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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