Bancarotta documentale, dolo specifico desumibile dalla condotta fraudolenta (Cass. pen. Sez. V n. 40865 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa consegna della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali, può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, così colorando di specificità l’elemento soggettivo. Detto elemento può quindi ricostruirsi sull’attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all’ocultamento delle vicende gestionali. In tema di concorso di persone nel reato, è configurabile il concorso nella bancarotta documentale purché almeno uno dei concorrenti, non necessariamente l’esecutore materiale, agisca animato dal dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori e gli altri concorrenti siano consapevoli di tale intenzione.

Il Fatto

Due imputati erano stati condannati dal Tribunale di Novara, con sentenza del 4 maggio 2023, per bancarotta patrimoniale e documentale, nelle rispettive qualità di amministratore di fatto e di amministratore unico di una società a responsabilità limitata, dichiarata fallita nel 2014. La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 18 giugno 2025, aveva ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari, confermando nel resto la condanna.

Avverso tale pronuncia i due condannati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, lamentando, tra l’altro, la mancata motivazione sul dolo specifico del reato documentale, la fittizietà del verbale di consegna della contabilità e dei beni sociali al socio unico subentrato, la genericità della motivazione sul trattamento sanzionatorio e la congruità della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte ha respinto i ricorsi, dichiarandoli complessivamente infondati. Le censure che investivano la ritenuta fittizietà del verbale di consegna delle scritture contabili sono state giudicate versate in fatto e dirette a una rivalutazione delle prove, preclusa in sede di legittimità. Le conformi sentenze di merito avevano dato conto dell’irragionevolezza della trasmissione della contabilità al socio privo di reddito, nonché della strumentalità della sottrazione delle scritture alla dissimulazione degli indebiti prelevamenti e della distrazione dei beni sociali.

Su tale base la Corte ha ritenuto correttamente applicato il principio secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa consegna della contabilità interna, il fine di recare danno ai creditori può desumersi dalla complessiva ricostruzione della vicenda (richiamata Sez. V n. 10968 del 31.01.2023, Di Pietra, Rv. 284304-01).

Quanto alle rispettive qualità, il paradigma del concorso di persone è stato ritenuto ampiamente motivato: il primo imputato, già condannato per fatti analoghi, non poteva assumere formalmente la carica, delineandosi in capo a lui i tratti dell’amministratore di fatto, cui il secondo si era interamente rimesso. È stato richiamato il principio per cui il concorso nella bancarotta documentale è configurabile a condizione che almeno uno dei concorrenti agisca con il dolo specifico e gli altri ne siano consapevoli (richiamata Sez. V n. 27688 del 14.05.2024, Monteleone, Rv. 286640-01), poiché nel caso concreto il dolo specifico è stato ricostruito a carico di entrambi.

Anche le censure sulla bancarotta patrimoniale sono state rigettate: la Corte di merito ha rimarcato il ruolo dominante del primo imputato e il pieno coinvolgimento del secondo nell’attività dissimulatoria, volta a concentrare sul socio subentrato l’onere di giustificazione delle sorti dei beni. Il motivo sulla determinazione della pena è stato infine dichiarato generico, non confrontandosi con la motivazione di primo grado e con la riduzione delle pene accessorie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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