Pericolo di recidiva e valutazione prognostica del giudice della cautela (Cass. pen. Sez. VI n. 34555 del 25.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esigenze cautelari, l’attualità e la concretezza del pericolo di recidiva non sono equiparabili all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto. È sufficiente che il giudice della cautela compia una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi della fattispecie concreta che tenga conto delle modalità della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale. In sede di legittimità non è consentito rivalutare nel merito la ricostruzione del fatto, salvo che questa sia affetta da manifesta illogicità o contraddittorietà. Il ricorso che riproponga questioni di fatto già esaminate dal giudice del riesame, senza confrontarsi con il provvedimento impugnato, è inammissibile per genericità e reiterazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 21 aprile 2026, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari di Livorno nei confronti di un indagato, ritenuto acquirente di un significativo quantitativo di hashish nell’ambito di un più ampio contesto criminale.
Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo in ordine alle esigenze cautelari. Il ricorrente ha dedotto la violazione di legge per non avere il provvedimento impugnato tenuto adeguato conto del contesto in cui il fatto è stato commesso, del ruolo marginale, dell’assenza di precedenti penali, della condotta di collaborazione e della sproporzione della misura.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché reiterativo e generico. Il Collegio ha preliminarmente ribadito che in sede di legittimità non è consentito valutare nel merito la ricostruzione del fatto, a meno che questa non sia affetta da manifesta illogicità o contraddittorietà.
Diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, il provvedimento impugnato ha esaminato tutti gli elementi sui quali ha fondato il giudizio in ordine alle esigenze cautelari e all’adeguatezza della sola custodia in carcere. Il Tribunale ha valorizzato l’entità dello stupefacente trattato e la somma di denaro versata al venditore, dimostrativa dell’affidabilità dell’indagato nel contesto criminale; l’acquisto della droga da un soggetto trovato in possesso di un’arma provento di furto; la disponibilità manifestata a prendere contatto con soggetti sconosciuti per commettere il delitto; il ritrovamento di una somma contante, tale da escludere l’asserita disagiata condizione economica; l’assenza di qualsiasi riscontro alla tesi difensiva.
Si tratta, secondo la Corte, di elementi fattuali idonei a comprovare la perdurante pericolosità dell’indagato, evincibile anche dal contesto criminale in cui è inserito, tali da prevalere sulle questioni di fatto reiterate in sede di legittimità senza alcun confronto con il provvedimento impugnato.
Quanto alle deduzioni sotto il profilo della violazione di legge, il Collegio ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui attualità e concretezza del pericolo di recidiva non sono equiparabili all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto. Basta che il giudice della cautela operi una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi della fattispecie concreta che tenga conto delle modalità della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, come avvenuto nella specie.
Anche la censura sulla sproporzione della misura massimamente afflittiva è stata enunciata in termini generici ed apodittici e, alla stregua del delitto provvisoriamente contestato, non è minimamente prospettabile. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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