Patteggiamento, ricorso in Cassazione limitato ai casi dell’art. 448 comma 2-bis (Cass. pen. Sez. VI n. 34554 del 25.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. delimita tassativamente l’impugnazione per cassazione alle sole violazioni di legge relative all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Resta esclusa l’impugnazione per carenza di motivazione sui medesimi punti. Ne consegue che è inammissibile il ricorso che censuri l’omessa valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., la quantificazione della pena o la sussistenza del reato. La sentenza che recepisce l’accordo è sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto, anche desumibile dal capo d’imputazione, e il richiamo alla congruità della pena patteggiata.
Il Fatto
Cinque ricorrenti impugnano la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Busto Arsizio. I ricorsi deducono distinti vizi di motivazione: l’omessa valutazione delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; la quantificazione della pena; la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; la sussistenza del reato.
La questione sottoposta alla Corte riguarda l’ammissibilità di tali censure alla luce del regime impugnatorio speciale previsto per il patteggiamento.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che le censure sono espresse in termini del tutto generici e, soprattutto, non rientrano fra i casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all’art. 606 cod. proc. pen., delimita l’impugnazione alle sole ipotesi tassativamente indicate per specifiche violazioni di legge. Il controllo di legalità è ammesso solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Non è invece deducibile la carenza di motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti.
Nel caso concreto, l’assenza dei presupposti di cui all’art. 129 cod. proc. pen. è stata espressamente valutata dal giudice di merito, alla luce del contenuto dell’informativa riepilogativa dei Carabinieri. Analogamente, la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 è stata fondata sulla cessione di plurime sostanze ad almeno 250 acquirenti.
La Corte ribadisce poi che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’accordo intervenuto comporta che la sentenza che lo recepisce sia sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto, anche deducibile dal capo d’imputazione, e con il richiamo alla congruità della pena patteggiata. A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto incensurabile in sede di legittimità.
L’inammissibilità dei ricorsi è dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., richiamando i precedenti Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 e Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018. Da essa conseguono la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e, ex art. 616 cod. proc. pen., il versamento di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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