Ricorso cautelare depositato via PEC è inammissibile dopo il 10 aprile 2026 (Cass. pen. Sez. VI n. 34556 del 25.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari, ai sensi dell’art. 311 cod. proc. pen., deve essere presentato, a pena di inammissibilità, esclusivamente con modalità telematiche attraverso il portale dei servizi telematici, secondo il combinato disposto degli artt. 111-bis, 175-bis, 311, 582 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Cessato il regime transitorio previsto dall’art. 3, comma 3-ter, del d.m. n. 217/2023, il deposito mediante PEC non è più consentito, salvo che ricorra un malfunzionamento del sistema informatico debitamente certificato dal DGSIA ovvero accertato e attestato dal dirigente dell’ufficio. Il ricorrente che si avvalga della PEC senza allegare alcun riscontro sul malfunzionamento assume su di sé l’onere di dimostrare la sussistenza dell’eccezione, con conseguente condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto a custodia cautelare in carcere per il delitto di cui agli artt. 390 e 416-bis.1 cod. pen., proponeva istanza di revoca della misura, respinta dal Giudice per le indagini preliminari. L’appello cautelare veniva rigettato dal Tribunale del riesame, che confermava l’ordinanza genetica.
Avverso tale decisione i difensori di fiducia proponevano ricorso per cassazione, articolando due motivi: con il primo deducevano l’inutilizzabilità delle chat criptate acquisite mediante ordine europeo di indagine dal procedimento penale francese, invocando il rinvio pregiudiziale disposto dalla Cassazione francese alla Corte di giustizia dell’Unione europea; con il secondo contestavano l’oscurità dei criteri di filtraggio delle conversazioni e l’integrità dei file trasmessi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per ragioni meramente processuali, che assorbono ogni doglianza di merito. Il ricorso risulta presentato a mezzo PEC in data 8 maggio 2026, con trasmissione all’indirizzo del Tribunale di Catanzaro dall’indirizzo del difensore.
Il Collegio ricostruisce la disciplina del deposito degli atti di impugnazione. L’art. 311, comma 3, cod. proc. pen. richiama le forme dell’art. 582 cod. proc. pen., che a sua volta rinvia all’art. 111-bis cod. proc. pen., il quale impone il deposito esclusivamente con modalità telematiche, salvo quanto previsto dall’art. 175-bis cod. proc. pen. in tema di malfunzionamento dei sistemi informatici.
La Corte esamina il regime transitorio. L’art. 87, comma 5, d.lgs. n. 150/2022 aveva posticipato l’applicazione dell’art. 111-bis cod. proc. pen., mentre l’art. 87-bis, comma 1, d.lgs. n. 150/2022 consentiva, sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento, il deposito con valore legale mediante PEC. L’art. 3, comma 3-ter, del d.m. n. 217/2023, come modificato dal d.m. 30 dicembre 2025 n. 206, ha stabilito che sino al 31 marzo 2026, negli uffici giudiziari penali indicati, il deposito di atti nei procedimenti cautelari e in materia di sequestro probatorio può avvenire anche con modalità non telematiche.
Da tale ricostruzione il Collegio deduce che, a fare data dal 10 aprile 2026, non è più prevista la possibilità del deposito dell’atto di impugnazione cautelare mediante PEC, se non in ipotesi di malfunzionamento del portale dei servizi telematici debitamente certificato, ovvero accertato e attestato, e salva l’ipotesi, non ricorrente, del comma 1-bis dell’art. 582 cod. proc. pen.
Poiché il ricorso è stato depositato a mezzo PEC in data 8 maggio 2026 e non risulta fornito alcun riscontro circa eventuali malfunzionamenti del servizio, la Corte dichiara l’inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 111-bis, 311, 582 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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