Sequestro probatorio nullo se il decreto notificato è privo di motivazione (Cass. pen. Sez. 2 n. 34563 del 25.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro probatorio, il decreto del pubblico ministero deve contenere, a pena di nullità di ordine generale perché incide sul diritto di difesa, l’indicazione del reato in relazione al quale si assume il fumus commissi delicti, le ragioni per cui la cosa è configurabile come corpo di reato o pertinente al reato e la concreta finalità probatoria perseguita. La nullità consegue al difetto radicale di motivazione della copia del decreto effettivamente notificata all’indagato, non alla completezza dell’originale. Il successivo deposito dell’originale integro in sede di riesame non sana il vizio, perché la garanzia difensiva deve essere assicurata fin dal momento dell’esecuzione dell’atto ablativo. Il Tribunale del riesame non può supplire alla motivazione mancante quando il pubblico ministero non abbia indicato, neppure genericamente, le ragioni della misura.

Il Fatto

Il pubblico ministero ha emesso un decreto di perquisizione locale e personale con contestuale sequestro probatorio nell’ambito di un procedimento per il reato di cui all’art. 639, comma 2, cod. pen. Il provvedimento ha attinto uno striscione, capi di abbigliamento e altri oggetti utilizzati per imbrattare un muro.

All’indagato è stata notificata, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, una copia del decreto caratterizzata da numerosi omissis. Il Tribunale del riesame ha confermato il provvedimento. La difesa ha impugnato per cassazione deducendo la violazione di legge e l’apparenza della motivazione, per l’assenza degli elementi essenziali nella copia notificata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce i requisiti contenutistici del decreto richiamando le Sezioni Unite n. 5876 del 2004 e le Sezioni Unite n. 36072 del 2018: la motivazione deve dare conto, anche in forma concisa, della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti. Tali profili devono sussistere anche quando il vincolo reale riguardi cose costituenti corpo di reato.

Dalla copia del decreto notificata risultano assenti il titolo di reato, la parte motiva sul fumus commissi delicti, le esigenze probatorie, l’indicazione dei beni da ricercare e il nominativo del difensore d’ufficio. Il Tribunale, anziché esaminare il provvedimento notificato, ha fondato la conferma sul verbale di esecuzione della polizia giudiziaria, atto successivo e diverso che non avrebbe potuto compensarne le carenze.

Neppure giova il richiamo alla giurisprudenza sulle res in rapporto intuitivo con il reato (Sez. 3 n. 15201 del 2025): nella specie il decreto non conteneva formule generali di motivazione, ma ne era del tutto privo.

Quanto al potere integrativo del Tribunale del riesame, la Corte ne conferma i limiti. Il pubblico ministero può precisare la motivazione anche in udienza (Sez. 3 n. 7063 del 2026), ma l’integrazione giudiziale è ammessa solo se le ragioni della misura siano state indicate, almeno genericamente, nel decreto. L’individuazione delle esigenze probatorie resta prerogativa esclusiva dell’accusa: in caso di motivazione inesistente il giudice non può colmare la lacuna, pena un’arbitraria supplenza.

Il difetto genetico non può essere sanato dal deposito dell’originale integrale nel giudizio di riesame. La motivazione assolve la funzione di comunicare alla parte le ragioni dell’intervento dell’autorità, secondo il principio dell’art. 6 CEDU sull’informazione dettagliata dei motivi dell’accusa. Rileva l’adeguatezza della comunicazione effettuata, non l’esistenza di un provvedimento rimasto nelle segrete stanze.

L’ordinanza è annullata senza rinvio, unitamente al decreto del 9 maggio 2026, con restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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