Peculato del ricevitore del lotto: interversione del possesso e prescrizione (Cass. pen. Sez. VI n. 12437 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di peculato commesso dal concessionario del servizio di ricevitoria del lotto, omesso il versamento delle giocate riscosse per conto dell’Amministrazione, si consuma nel momento in cui emerge con certezza l’interversione del titolo del possesso, ossia quando il titolare della ricevitoria agisce uti dominus. Non è sufficiente, a tal fine, la mera violazione di una regola formale o una irregolarità contabile, né lo spirare del termine indicato nell’intimazione di pagamento dell’Amministrazione. Rilevano invece elementi fattuali quali la protrazione della sottrazione per un lasso di tempo apprezzabile, la destinazione del bene a scopi estranei, lo spostamento del denaro su conti personali o l’impiego di mezzi per dissimulare le proprie iniziative. Individuato il dies a quo, va verificato il decorso del termine di prescrizione con riferimento alla pena edittale vigente al momento del fatto.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 4 aprile 2024, aveva confermato la condanna del titolare di una ricevitoria del lotto per il reato di cui all’art. 314 cod. pen. L’imputato era accusato di essersi appropriato dei proventi del gioco del lotto relativi alla settimana dal 21 al 27 settembre 2011, quantificati nel capo di imputazione in oltre trecentomila euro e ridimensionati in primo grado a 6.000 euro, in considerazione delle giocate personali e della documentazione contabile prodotta.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancata dichiarazione della prescrizione nel giudizio di appello. Secondo la difesa, il reato si era consumato il 27 settembre 2011 e il termine prescrizionale era maturato il 27 marzo 2024, mentre la Corte territoriale aveva erroneamente individuato la data di consumazione in quella dell’ingiunzione di pagamento in via amministrativa del 6 aprile 2012.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha ricostruito i due indirizzi ermeneutici formatisi sul momento di consumazione del reato. Un primo, risalente orientamento individuava l’appropriazione allo spirare del termine di cinque giorni dalla ricezione della formale intimazione dei Monopoli di Stato, configurando una progressione criminosa con il meno grave reato di cui all’art. 8 della legge n. 85 del 1990.
Un secondo e più recente indirizzo ha invece affermato che il reato si perfeziona quando emerge senza dubbio che si è realizzata l’interversione del titolo del possesso, ovvero che il concessionario ha agito uti dominus. Il Collegio ha dichiarato di voler dare continuità a tale orientamento, escludendo la sufficienza di una mera violazione formale o di una irregolarità contabile priva di connotazione probatoria.
La Corte ha richiamato gli indicatori fattuali della condotta appropriativa: la protrazione della sottrazione per un tempo apprezzabile, la destinazione del bene a scopi estranei a quelli istituzionali, lo spostamento del denaro su conti personali e l’impiego di falsi o altri mezzi per dissimulare le proprie iniziative.
Applicando tali coordinate al caso concreto, i giudici di legittimità hanno valorizzato le risultanze istruttorie: l’importo contestato era stato ridimensionato già in primo grado sulla base delle dichiarazioni dell’imputato, riscontrate dall’accertamento contabile dell’Agenzia dei Monopoli di Stato, da cui era emerso che gran parte della somma proveniva da giocate personali. Il momento dell’interversione del possesso è stato quindi individuato nell’ultimo giorno della settimana contabile, il 27 settembre 2011, poiché già in quella settimana il ricorrente si era appropriato delle somme riscosse dai clienti per effettuare giocate personali.
Ne è conseguito che il termine massimo di prescrizione, tenuto conto della pena edittale prevista per il peculato al momento del fatto, era interamente decorso alla data del 27 marzo 2024. La sentenza è stata pertanto annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. È stata confermata, ai sensi dell’art. 578-bis cod. proc. pen., la sola confisca diretta della somma di 6.000 euro, mentre è stata eliminata la confisca per equivalente, in ragione della sua natura sanzionatoria e della non applicabilità della norma a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 4145 del 2022.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.