Obbligo di firma eseguibile in altro Stato membro dell’Unione (Cass. pen. Sez. VI n. 34558 del 25.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reciproco riconoscimento tra Stati membri dell’Unione europea delle decisioni cautelari non detentive, il d.lgs. n. 36 del 2016 consente l’esecuzione della misura nello Stato membro in cui l’interessato risiede, attribuendo i controlli alle Autorità dello Stato di esecuzione. L’esecuzione all’estero dipende dalla decisione del giudice della cautela e dalla volontà dell’interessato, non dalla valutazione discrezionale del pubblico ministero, tenuto a dare attuazione alla decisione nelle forme dell’art. 5 del d.lgs. n. 36 del 2016. Il giudice del riesame che, investito di specifico motivo, ometta di esaminare la richiesta di modifica delle modalità esecutive della misura e la liquidi come istanza di revoca, incorre in vizio di motivazione. L’annullamento con rinvio consegue anche alla motivazione carente sulla permanenza delle esigenze cautelari, valutata senza considerare la riqualificazione del fatto, la risalenza dei fatti e il tempo trascorso dall’inizio della sottoposizione a misura.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario residente stabilmente in Finlandia con permesso di soggiorno e carta di identità validi fino al 2028, era sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, applicata in sostituzione di una misura più grave nell’ambito di un procedimento per reato associativo in materia di stupefacenti.

Il Giudice delle indagini preliminari respingeva l’istanza di revoca proposta ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen. e il Tribunale di Napoli, adito ex art. 310 cod. proc. pen., rigettava l’appello. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, tra cui la mancata valutazione dei documenti attestanti il radicamento in Finlandia e il rifiuto della richiesta subordinata di esecuzione all’estero della misura.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da un rilievo preliminare di ordine processuale. Fin dall’istanza di revoca il ricorrente aveva prospettato non solo la caducazione della misura, ma anche la sua possibile esecuzione in Finlandia ai sensi del d.lgs. n. 36 del 2016. Sia il Giudice delle indagini preliminari sia il Tribunale del riesame hanno trascurato questo secondo profilo, liquidandolo come volontà di recarsi all’estero non documentata.

Il Tribunale, in particolare, ha liquidato la richiesta subordinata ritenendo che l’evenienza potesse semmai giustificare una deroga temporanea e non una modifica della misura. Così facendo, osserva la Corte, ha omesso di esaminare il motivo con cui si segnalava la possibilità di disporre l’esecuzione della misura all’estero, confondendo la revoca con la modificazione delle modalità esecutive.

Sul piano sostanziale, il d.lgs. n. 36 del 2016 consente l’esecuzione della misura cautelare non detentiva in uno Stato membro dove l’interessato risiede o dove vuole andare, con controlli attribuiti alle Autorità dello Stato di esecuzione. La Corte richiama Sez. IV n. 37739 del 15.09.2021, Rv. 281950-01, secondo cui l’esecuzione nello Stato di residenza dipende dalla decisione del giudice della cautela e dalla volontà dell’interessato, non da una valutazione discrezionale del pubblico ministero, tenuto a dare attuazione nelle forme dell’art. 5 del d.lgs. n. 36 del 2016.

La Corte esclude che l’istituto sia precluso dalla natura della misura: trattandosi di misura cautelare personale non detentiva, la stessa può trovare applicazione in Finlandia (in senso contrario all’applicazione della decisione quadro 2009/829/GAI con riguardo agli arresti domiciliari richiama Sez. VI n. 2764 del 19.12.2023, dep. 2024, Rv. 285709-01 e Sez. III n. 26010 del 29.04.2021, Rv. 281937-01; contra Sez. I n. 8864 del 03.02.2022, Rv. 282756-01).

Risulta inoltre carente la motivazione sulla permanenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale non ha considerato la più favorevole riqualificazione del fatto, i fatti risalenti al 2021 senza ulteriori condotte idonee a colmare il tempo silente, il tempo trascorso dall’inizio della sottoposizione a misura e la volontà del ricorrente di tornare in Finlandia. Il ricorso è pertanto fondato e l’ordinanza è annullata con rinvio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen., che rivaluterà anche le esigenze cautelari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *