Sequestro di dispositivi informatici: obbligo di motivare la perimetrazione temporale dei dati (Cass. pen. Sez. II n. 34562 del 25.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica sia in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo oppure, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato, la giustificazione dell’eventuale perimetrazione temporale dei dati in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell’imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata la selezione, con conseguente restituzione della copia informatica dei dati non rilevanti. Il giudice del riesame non impone limiti temporali all’indagine, ma si limita a valutare la sussistenza del vizio di motivazione del decreto. In materia di provvedimenti cautelari reali non è deducibile in cassazione il vizio di motivazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, ha annullato il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero e portato ad esecuzione su quattro dispositivi telefonici di un indagato e su un ulteriore dispositivo di altro indagato, nel cui archivio erano stati rinvenuti messaggi di interesse investigativo. Gli indagati risultano sottoposti a indagine per truffa e rivelazione di segreto d’ufficio, per avere divulgato anticipatamente le domande di un bando di concorso.
Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione di legge con riguardo alla perimetrazione temporale indicata nel decreto. Secondo il ricorrente, il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell’intero contesto temporale descritto nel provvedimento annullato e avrebbe imposto un limite temporale troppo stretto, impedendo la raccolta di spunti investigativi in una fase embrionale delle indagini.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione ha rigettato il ricorso, confermando la correttezza del percorso argomentativo del Tribunale del riesame. Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, nel caso di sequestro di dispositivi informatici capaci di conservare un’enorme mole di dati riservati, il decreto del pubblico ministero deve illustrare le ragioni della necessità di un sequestro esteso e onnicomprensivo oppure indicare le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale archiviato, la giustificazione della perimetrazione temporale e i tempi di esecuzione della selezione.
La Corte ha richiamato i precedenti Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358, Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, Pessotto, Rv. 280838 e Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015, Rizzo, Rv. 264092, nonché la più recente Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139–01, che ha precisato come la perimetrazione temporale debba essere giustificata quando i dati di interesse si pongano in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell’imputazione provvisoria.
Il principio di proporzionalità impone una motivazione rigorosa, che dia conto della necessità di verificare l’intera massa dei dati oppure individui secondo specifici criteri quelli rilevanti, con riferimento ai soggetti coinvolti, ai tempi, alla tipologia e ai contenuti. Nel caso esaminato, il decreto si riferiva a fatti-reato del marzo/dicembre 2025 e aveva esteso immotivatamente la ricerca al 2023, periodo addirittura anteriore a quello delle attività prodromiche al concorso indicate dallo stesso ricorrente.
La Corte ha respinto la tesi secondo cui il Tribunale avrebbe “imposto” un limite temporale all’indagine: il giudice del riesame non ha alcun potere in tal senso e si è limitato a rilevare un vizio di motivazione del provvedimento impugnato. Il pubblico ministero, quale dominus dell’indagine, è l’unico titolare del potere di indicare i limiti degli atti che incidono sulle sfere di libertà e riservatezza, ma è doverosamente tenuto a giustificarne le ragioni. Infine, il Collegio ha qualificato inammissibile la doglianza relativa al preteso vizio di motivazione, non consentita per legge in materia di ricorsi per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali.
Nota della Redazione
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