Ne bis in idem cautelare e sequestro probatorio su elementi non valutati (Cass. pen. Sez. II n. 40984 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di ne bis in idem cautelare comporta l’impossibilità di disporre o confermare un provvedimento di sequestro probatorio fondato sugli stessi elementi posti a base di un precedente provvedimento già annullato, ma non preclude l’adozione della misura sulla base di dati in precedenza non valutati dal giudice. Rimane indifferente che tali elementi fossero già nella disponibilità dell’organo dell’accusa. La preclusione opera esclusivamente rebus sic stantibus, cioè solo in caso di sostanziale immutazione della situazione presupposta, e solo in riferimento alle questioni dedotte e non a quelle deducibili ma non dedotte. Ne consegue che le intercettazioni telefoniche, pur in corso all’epoca del primo decreto poi annullato, costituiscono elementi sopravvenuti se non valutati dal Tribunale nella precedente procedura incidentale.

Il Fatto

Con ordinanza del 30 luglio 2025, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro probatorio del pubblico ministero del 28 maggio 2025, adottato nei confronti di più indagati per i reati di cui agli artt. 416 cod. pen. e 640 cod. pen.

In precedenza, a seguito di perquisizione del 16 aprile 2025, erano stati sequestrati dispositivi informatici e altro materiale. Su richiesta di riesame degli indagati, il Tribunale aveva annullato i decreti impugnati e ordinato la restituzione dei beni. Il pubblico ministero ha poi emesso un nuovo decreto di sequestro sugli stessi beni, confermato in riesame. I ricorrenti deducono la violazione del principio del ne bis in idem cautelare e un vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara i ricorsi infondati. Il Tribunale del riesame ha ritenuto che il nuovo decreto si fondasse su elementi di indagine inediti rispetto a quelli valutati in occasione del precedente annullamento, rappresentati dalle intercettazioni telefoniche, dalle cui trascrizioni erano emersi elementi non nella disponibilità del giudice in sede di primo riesame.

Il Collegio richiama il principio secondo cui la preclusione processuale formatasi all’esito del procedimento incidentale rende inammissibile la reiterazione di provvedimenti con il medesimo oggetto di quello annullato solo qualora la situazione di fatto sia rimasta immutata. Il divieto di bis in idem impedisce di disporre o confermare la misura sugli stessi elementi già annullati, ma non vieta di imporla sulla base di elementi non valutati, anche se già a disposizione dell’accusa (Sez. II n. 34607 del 26/06/2008, Pavan; Sez. V n. 4937 del 25/11/2021, Cavatorta).

La preclusione del giudicato cautelare opera esclusivamente rebus sic stantibus, ossia solo in caso di sostanziale immutazione della situazione presupposta, e solo in riferimento alle questioni dedotte, non a quelle deducibili ma non dedotte. Di qui la conseguenza: le intercettazioni, pur autorizzate e in corso prima del primo sequestro, erano elementi non valutati dal Tribunale nella precedente procedura incidentale e pertanto idonei a fondare il nuovo provvedimento, non rilevando la loro pregressa disponibilità in capo all’accusa.

Sulla censura relativa all’utilizzo di elementi acquisiti dai beni di cui era stato disposto il dissequestro, la Corte rileva che il Tribunale ha motivato in modo esaustivo e non illogico, escludendo che il pubblico ministero abbia usato tali elementi per fondare il nuovo provvedimento. Il nuovo decreto è stato notificato il 10 giugno 2025, contestualmente all’esecuzione dell’ordinanza di restituzione, sicché non vi è stata soluzione di continuità tra il primo e il secondo sequestro e non sono stati acquisiti beni in forza di un provvedimento ablativo illegittimo. Segue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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