Inammissibile il ricorso che chiede una nuova valutazione delle prove (Cass. pen. Sez. IV n. 28496 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna, sono inammissibili, in quanto censure di merito, le doglianze che criticano la persuasività, l’inadeguatezza o la mancanza di rigore della motivazione, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni diverse. È preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come più plausibili di quelli adottati dal giudice del merito. È altresì inammissibile, per difetto di specificità “estrinseca”, il ricorso che riproponga le stesse ragioni già esaminate e confutate dal giudice del gravame, senza confrontarsi con le argomentazioni della decisione impugnata. La verifica di legittimità sul vizio di motivazione consente di leggere congiuntamente le due sentenze conformi, che costituiscono un unico complessivo corpo argomentativo.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania, con sentenza del 10 giugno 2025, confermava la pronuncia con cui il G.u.p. del Tribunale di Ragusa aveva dichiarato il ricorrente colpevole dei reati di detenzione a fini di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, in concorso con altra persona, nonché di resistenza a un pubblico ufficiale e di lesioni personali aggravate, commessi al momento della perquisizione domiciliare.
Avverso la sentenza di appello il difensore proponeva ricorso per cassazione con due motivi, lamentando l’erronea applicazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e vizi di motivazione quanto alla destinazione a terzi della sostanza e all’elemento soggettivo dei reati di resistenza e lesione. Il ricorrente deduceva la propria condizione di assuntore cronico e l’errore sul fatto in cui sarebbe incorso circa l’identità degli operanti.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione della sentenza impugnata come doppia conforme rispetto alla decisione di primo grado. Poiché i giudici di appello hanno esaminato le censure con criteri omogenei a quelli del primo giudice, le due sentenze possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico corpo argomentativo. Il principio è ricondotto a un orientamento consolidato, richiamato nelle pronunce Sez. II n. 37295 del 2019 e Sez. IV n. 35858 del 2021.
La Corte ribadisce poi la funzione tipica dell’impugnazione, che si realizza attraverso la presentazione di motivi indicanti specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta, con puntuale confronto rispetto alle argomentazioni del provvedimento contestato. Sul punto richiama le Sezioni Unite n. 8825 del 2016.
Nel merito, il Collegio dichiara entrambi i motivi inammissibili perché proposti per motivi non consentiti dalla legge. Il primo motivo, con cui si contesta la ritenuta destinazione a terzi della sostanza, si risolve in una richiesta di diversa valutazione dei dati processuali — condizione di assuntore cronico, destinazione degli oggetti rinvenuti — non consentita in sede di legittimità. Il secondo motivo, relativo all’errore sul fatto e all’esclusione del dolo, è parimenti volto a una nuova lettura delle risultanze, preclusa al giudice di legittimità.
La Corte esclude che i motivi integrino i vizi deducibili, attinenti alla mancanza, alla manifesta illogicità o alla contraddittorietà della motivazione, e li qualifica come censure di merito. Rileva inoltre il difetto di specificità estrinseca: i motivi replicano le identiche doglianze già svolte in appello, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata che le avevano puntualmente confutate.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa.
Nota della Redazione
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