Chiamata in correità e gravità indiziaria: il riesame non è riesaminabile (Cass. pen. Sez. II n. 40983 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, quando con ricorso per cassazione è denunciato il vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta verificare se il giudice di merito abbia adeguatamente dato conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. L’insussistenza dei gravi indizi ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. In tema di valutazione della chiamata in correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato, o da persona indagata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273, comma primo, cod. proc. pen., in virtù dell’esplicito richiamo all’art. 192, commi terzo e quarto, cod. proc. pen. operato dall’art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 11 legge n. 63 del 2001, ove esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, restando ferma la diversità tra la delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico di alta probabilità di colpevolezza, e quella di merito, orientata alla certezza processuale.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza ha confermato il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari aveva applicato al ricorrente la misura della custodia in carcere per il delitto di tentata estorsione in concorso, aggravata dal metodo mafioso. La vicenda riguarda la pretesa di indurre i titolari di un credito, vantato nei confronti di una società appaltante, a rinunciarvi e ad accettare una somma transattiva ridotta.
Avverso l’ordinanza del riesame il difensore ha proposto ricorso articolando un unico motivo, con cui ha dedotto la violazione degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in punto di gravità indiziaria. La difesa ha sostenuto che l’intervento del dichiarante e del ricorrente avrebbe integrato un tentativo estorsivo autonomo, non un contributo alla condotta contestata.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il motivo inammissibile. Pur formalmente prospettando violazione di legge e vizio di logicità, il ricorso sollecita di fatto un nuovo esame degli elementi investigativi, già vagliati dal tribunale del riesame con ampio costrutto argomentativo, immune da vizi logici e conforme ai criteri di valutazione della chiamata in correità.
Il Collegio richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 11 del 22.03.2000 (Audino), secondo cui il controllo di legittimità sulla motivazione cautelare verifica la congruenza del ragionamento rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto, senza investire la ricostruzione dei fatti né l’attendibilità delle fonti. L’orientamento è confermato da pronunce più recenti (Sez. IV n. 26992 del 2013; Sez. II n. 27866 del 2019; Sez. F n. 47748 del 2014; Sez. III n. 40873 del 2010).
Nel caso concreto, il tribunale non ha “sezionato” il narrato, ma ha analizzato l’intero portato dichiarativo, dal quale emerge un ruolo agevolativo del ricorrente e del coindagato nella azione estorsiva, con indicazione dei soggetti di riferimento. È stata così esclusa la tesi dell’autonomo tentativo di estorsione, sganciato dalla contestazione provvisoria.
Le dichiarazioni sono state qualificate come chiamata in correità, ritenuta attendibile e riscontrata da riscontri individualizzanti ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen.: la conversazione ambientale captata e i plurimi contatti telefonici. La Corte ribadisce la diversità tra delibazione cautelare e giudizio di merito e, in ragione dell’inammissibilità, applica la condanna alle spese e alla Cassa delle ammende, disponendo la trasmissione della decisione al direttore dell’istituto penitenziario.
Nota della Redazione
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