Rifiuto di atti d’ufficio del pm e attività integrativa di indagine discrezionale (Cass. pen. Sez. VI n. 34812 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’attività integrativa di indagine disciplinata dall’art. 430 cod. proc. pen. è rimessa a una scelta discrezionale del pubblico ministero titolare del procedimento: il primo comma gli attribuisce una facoltà e non un obbligo di compierla. Da ciò discende che la decisione di non acquisire documenti segnalati da altro magistrato, titolare di un procedimento collegato, non integra il rifiuto di atti d’ufficio di cui all’art. 328, primo comma, cod. pen., difettando tanto la doverosità dell’atto quanto l’indebitezza dell’omissione. L’art. 358 cod. proc. pen. non costituisce la fonte di un obbligo di attività integrativa nel dibattimento, perché pone una regola di condotta funzionale al corretto esercizio dell’azione penale e collocata nella fase delle indagini preliminari. Il pubblico ministero titolare del processo non è un mero recettore degli atti trasmessi da altri uffici, ma compie autonome valutazioni di rilevanza, pertinenza e genuinità del materiale.
Il Fatto
La Corte di appello di Brescia aveva confermato la condanna di due magistrati della Procura della Repubblica, titolari di un procedimento per reati contro la pubblica amministrazione, per il reato previsto dall’art. 328 cod. pen. Secondo l’imputazione, i due pubblici ministeri, dopo aver ricevuto da un collega — titolare di un procedimento collegato — informazioni e documenti (chat ed elementi compendiati in un’annotazione di polizia giudiziaria) ritenuti rilevanti ai fini della attendibilità di un dichiarante, avrebbero indebitamente rifiutato di depositarli nel processo principale, mettendoli a disposizione del tribunale e delle difese.
Quanto alle statuizioni civili, la Corte di appello aveva limitato il risarcimento in favore della parte civile al solo danno morale da perdita di chance difensive. Hanno proposto ricorso gli imputati, con diciannove motivi, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale responsabile civile. La questione approda in Cassazione per stabilire se la condotta omissiva dei pubblici ministeri sia riconducibile alla fattispecie incriminatrice contestata.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa di metodo: l’oggetto del processo non attiene alla valutazione della generale correttezza del comportamento dei ricorrenti o al dovere di lealtà e imparzialità del pubblico ministero, ma alla legalità penale e alla tipicità della fattispecie. Non ogni violazione del dovere di correttezza integra di per sé un reato.
Sul piano dell’art. 358 cod. proc. pen., i giudici di legittimità ricostruiscono l’evoluzione dell’istituto e richiamano l’orientamento della Corte costituzionale. La regola di condotta posta dalla norma nasce e si sviluppa nella fase delle indagini preliminari ed è funzionale al corretto esercizio dell’azione penale, non al principio della parità delle parti né al diritto di difesa. La norma non può costituire la fonte di un obbligo obiettivamente diverso, cioè di un’attività integrativa obbligatoria, indifferenziata e coercibile nel corso della discussione dibattimentale.
Quanto all’art. 430 cod. proc. pen., la Corte chiarisce che il primo comma attribuisce al pubblico ministero una facoltà e non un obbligo: l’attività integrativa di indagine è incoercibile e incomprimibile e rimessa all’esclusiva scelta del titolare del potere d’indagine. Ciò che è obbligatorio non è il compimento dell’attività, ma la condotta successiva alla decisione discrezionale di compierla. Il secondo comma è servente rispetto al primo e i limiti dell’obbligo di deposito si delineano solo all’esito della valutazione selettiva del pubblico ministero.
Ne deriva che il pubblico ministero titolare del procedimento non è un mero recettore, un contenitore che si riempie in ragione delle valutazioni altrui, quand’anche compiute dal titolare di un procedimento collegato. L’atto di recepimento consegue a un’attività valutativa di rilevanza, pertinenza e genuinità degli elementi segnalati. Nel caso concreto, i ricorrenti informarono il Procuratore della Repubblica e il Procuratore aggiunto della loro decisione di non procedere all’acquisizione, rimettendo a essi la scelta: la condotta non è scindibile da quella dei dirigenti dell’ufficio, che nulla eccepirono. Manca, dunque, sia l’atto doveroso, sia una chiara manifestazione di volontà di non compierlo, sia l’indebitezza dell’omissione, risultando la decisione conforme ai principi in tema di sequestro probatorio.
La sentenza impugnata è annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, con revoca delle statuizioni civili. È dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri: per il danno derivante da reato del magistrato nell’esercizio delle funzioni, l’art. 13 della legge n. 117 del 1988 richiama le norme ordinarie e il responsabile civile va individuato, ai sensi dell’art. 2049 cod. civ., nel Ministro della Giustizia.
Nota della Redazione
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