Onere di allegazione dell’imputato e sindacato sulla prova indiziaria (Cass. pen. Sez. V n. 24805 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ordinamento processuale penale, a fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all’imputato allegare il contrario mediante concreti ed oggettivi elementi fattuali, in forza del principio di vicinanza della prova. Tale regola non pone a carico dell’imputato un onere probatorio, ma evidenzia che solo questi è in condizione di acquisire, o quanto meno fornire tramite l’allegazione, gli elementi utili a provare il fondamento della tesi difensiva. Il giudice di legittimità non sindaca nel merito l’apprezzamento della gravità, precisione e concordanza degli indizi quando il ricorrente si limiti a censure assertive e generiche. In tema di circostanze attenuanti generiche, è generico il motivo che ne censuri il diniego valorizzando la sola modestia del danno, poiché le condizioni economiche della persona offesa sono irrilevanti quando il criterio obiettivo induca a escludere la tenuità del danno.
Il Fatto
La Corte di appello di Trieste, decidendo sull’impugnazione proposta dall’imputato avverso la sentenza di primo grado emessa all’esito di giudizio abbreviato, ha confermato l’affermazione di responsabilità per i delitti di furto aggravato di batterie tampone, commessi in danno di una società di telefonia costituitasi parte civile, procedendo unicamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
La Corte territoriale ha ritenuto certa la riferibilità del fatto all’imputato sulla base di una pluralità di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, apprezzati nella loro continuità cronologica e connessione logica, ed ha escluso la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche in ragione delle modalità delle condotte, della non modesta gravità del fatto e dei precedenti penali. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di riferibilità del fatto, lamentando che la Corte territoriale avesse richiamato il mancato assolvimento, da parte dell’imputato, dell’onere di allegare elementi di prova della propria estraneità, anziché dissolvere l’ambiguità dei singoli indizi mediante un apprezzamento globale e unitario.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato. La sentenza impugnata ha valorizzato la coincidenza temporale tra l’orario dei furti e i movimenti delle utenze telefoniche riconducibili all’imputato, la compatibilità degli spostamenti ricostruiti con i luoghi e i tempi delle sottrazioni, nonché la certa disponibilità, da parte dell’imputato, del furgone immortalato dagli impianti di videosorveglianza nei luoghi dei furti.
L’apprezzamento della Corte di merito in ordine alla gravità, precisione e concordanza degli indizi è stato giudicato immune da vizi logici. Il ricorrente ha formulato solo censure generiche, limitandosi ad affermare la mera possibilità che il furgone fosse stato utilizzato da altri e che le utenze non attestassero la presenza fisica dell’imputato in tutti i luoghi e tempi rilevati.
La Corte ha quindi ribadito il principio per cui, a fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all’imputato allegare il contrario mediante concreti ed oggettivi elementi fattuali, in ragione del principio di vicinanza della prova (Sez. 2 n. 6734 del 2020; Sez. 4 n. 12099 del 2018; Sez. 5 n. 32937 del 2014; Sez. 2 n. 7484 del 2014; Sez. 2 n. 20171 del 2013). Il principio non introduce un onere probatorio a carico dell’imputato, ma chiarisce che solo questi è in grado di acquisire o allegare gli elementi a sostegno della tesi difensiva.
Il secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che il diniego è stato giustificato dalla non modesta gravità dei fatti, dai precedenti penali dell’imputato e dall’approfittamento dell’attività lavorativa per commettere i reati. È generico il rilievo sulla modestia del danno, poiché le condizioni economiche della persona offesa sono irrilevanti quando il criterio obiettivo induce a escludere la tenuità, secondo la giurisprudenza in tema di danno di speciale tenuità (Sez. 2 n. 50660 del 2017; Sez. 2 n. 2001 del 1992). Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e nessuna statuizione per le spese di parte civile, non avendo la memoria di questa offerto alcun effettivo contributo alla dialettica processuale (Sez. U n. 877 del 2022).
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Nota della Redazione
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