Riesame cautelare: omessa trasmissione dichiarazioni spontanee e onere di allegazione (Cass. pen. Sez. 1 n. 24722/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riesame delle misure cautelari personali, l’eccezione di inefficacia della misura per omessa trasmissione al tribunale del riesame delle dichiarazioni spontanee rese dall’indagato ai sensi dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. è infondata se la difesa non assolve all’onere di dimostrare che tali dichiarazioni contengano elementi di fatto oggettivamente favorevoli, idonei a vanificare o attenuare gli indizi di colpevolezza o le esigenze cautelari poste a base della misura restrittiva. L’obbligo di trasmissione concerne soltanto gli elementi sopravvenuti entrati nella disponibilità del pubblico ministero in tempo utile rispetto alla proposizione dell’impugnazione.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Venezia confermava l’ordinanza cautelare di custodia in carcere nei confronti di un indagato per il reato di omicidio in concorso (artt. 110 e 575 cod. pen.). La difesa eccepiva la caducazione della misura per la mancata trasmissione al riesame, da parte del pubblico ministero, dell’annotazione di polizia giudiziaria contenente le dichiarazioni spontanee rese dall’indagato in occasione dell’esecuzione della misura, nonché la registrazione integrale delle stesse. Il Tribunale rigettava l’eccezione, rilevando che le dichiarazioni erano state ripetute nell’interrogatorio di garanzia e che la difesa non aveva indicato i contenuti di favore desumibili dagli atti non trasmessi. Avverso tale ordinanza, l’indagato proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata l’eccezione difensiva. Ha richiamato il consolidato orientamento per cui, in tema di riesame cautelare, spetta alla difesa dell’indagato che eccepisca la perdita di efficacia della misura ex art. 309, comma 5, cod. proc. pen. dimostrare che l’atto sopravvenuto sottratto alla conoscenza del tribunale del riesame contenga elementi di favore per il proprio assistito (Sez. 6, n. 5405 del 27/01/2022, Salvato, Rv. 283000 – 01). Per elementi favorevoli si intendono quelli fattuali di natura oggettiva idonei a contrastare concretamente, cioè a vanificare o attenuare, gli indizi di colpevolezza o le esigenze cautelari (Sez. 3, n. 20692 del 22/03/2001, Piga, Rv. 219863 – 01).
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la difesa non avesse assolto a tale onere, limitandosi a un’affermazione generica secondo cui dalle dichiarazioni spontanee emergerebbero i ruoli assunti dai correi nella materiale perpetrazione dell’omicidio. Tale circostanza, anche a volerla ritenere provata, non era idonea a vanificare o attenuare gli indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, il quale nelle stesse dichiarazioni aveva ammesso il proprio coinvolgimento e l’utilizzo dell’arma. La Corte ha inoltre rilevato che la deduzione secondo cui la mancata trasmissione inciderebbe sulle esigenze cautelari e sulla proporzionalità della misura era proposta in modo assertivo, senza un confronto specifico con il contenuto dell’atto non trasmesso. Infine, quanto alla mancata trasmissione della registrazione integrale, la Corte ha dichiarato la censura inammissibile per difetto di specificità, non avendo il ricorrente contrastato l’affermazione del pubblico ministero secondo cui la registrazione non era nella disponibilità dell’ufficio al momento della trasmissione (Sez. 1, n. 24406 del 09/04/2015, Crea, Rv. 263967 – 01).
Implicazioni Pratiche
- Onere di allegazione della difesa: in sede di riesame cautelare, l’avvocato che eccepisca l’omessa trasmissione di atti sopravvenuti deve indicare specificamente quali elementi favorevoli all’indagato essi contengano e in che modo tali elementi siano idonei a incidere sugli indizi di colpevolezza o sulle esigenze cautelari; la mera genericità della censura ne determina l’infondatezza.
- Elementi sopravvenuti “favorevoli”: ai fini dell’obbligo di trasmissione ex art. 309, comma 5, c.p.p., sono rilevanti solo gli elementi fattuali oggettivi che possano concretamente vanificare o attenuare il quadro indiziario o le esigenze cautelari; le dichiarazioni che, pur attribuendo ruoli diversi ai correi, non scalfiscono la posizione dell’indagato non integrano tale nozione.
- Tempestività della trasmissione: l’obbligo di trasmissione sussiste solo per gli elementi entrati nella disponibilità del pubblico ministero in tempo utile rispetto alla proposizione dell’impugnazione; la difesa deve verificare e contestare tempestivamente l’effettiva disponibilità degli atti, pena l’inammissibilità della censura per difetto di specificità.
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