Ricorso in cassazione: motivi reiterati e sindacato sulla prova (Cass. pen. Sez. VII n. 34810 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non è deducibile in cassazione come violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, ma può essere fatta valere solo nei limiti della lett. e), come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento o da atti specificamente indicati. È inammissibile il ricorso che riproduce pedissequamente i motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni del giudice di merito. La valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate e la graduazione del trattamento sanzionatorio costituiscono questioni rimesse al giudice di merito, sindacabili solo per manifesta illogicità o arbitrio.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato in primo grado e, in secondo grado, dalla Corte d’appello di Reggio Calabria con sentenza dell’11.09.2025, per fatti qualificati come usura ed estorsione, con riconoscimento dell’aggravante del fatto commesso in danno di chi esercita attività imprenditoriale.
Proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato in più motivi, lamentando la violazione delle regole di valutazione della prova, l’inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, l’erronea lettura delle intercettazioni, la qualificazione del reato di estorsione come consumato anziché tentato e l’eccessività del trattamento sanzionatorio. Resisteva la parte civile costituita.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui si denunciava la violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Il motivo è inammissibile: la regola di prova non è assistita da alcuna sanzione processuale, sicché non configura violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. Può essere dedotta solo nei limiti della lett. e), come vizio della motivazione desumibile dal provvedimento o da atti specificamente indicati. Il principio è ribadito richiamando Sez. 6 n. 4119 del 30.04.2019, dep. 2020, Rv. 278196-02.
Nel merito delle doglianze sulla persona offesa, la Corte rileva che le dichiarazioni risultavano riscontrate dalle conversazioni e dai messaggi intercettati, dalla contabilità rinvenuta e dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. Il giudice di appello aveva operato un controllo di attendibilità intrinseca con motivazione logica e non contraddittoria, insindacabile in sede di legittimità.
Quanto alle intercettazioni, le censure sono inammissibili: l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituiscono questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile solo per manifesta illogicità. La Corte richiama Sez. 3 n. 44938 del 05.10.2021, Rv. 282337-01, Sez. 2 n. 50701 del 04.10.2016, Rv. 268389-01 e Sez. 6 n. 46301 del 30.10.2013, Rv. 258164-01.
Le restanti doglianze, in punto di responsabilità e di qualificazione dei reati, reiterano i motivi d’appello già puntualmente risolti, senza confronto critico con la motivazione dei giudici di merito. Il ricorso è pertanto inammissibile, secondo l’orientamento espresso da Sez. 2 n. 27816 del 22.03.2019, Rv. 276970-01 e Sez. 2 n. 42046 del 17.07.2019, Rv. 277710-01. Anche il motivo sulla qualificazione dell’estorsione è inammissibile perché non devoluto con l’appello.
I motivi sul trattamento sanzionatorio sono generici per indeterminatezza, privi dei requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato secondo gli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità se non frutto di arbitrio. Gli aumenti per la continuazione risultano contestati in modo aspecifico, secondo Sez. 1 n. 13079 del 20.03.2026, Rv. 289739-01. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Nota della Redazione
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