Remissione di querela e truffa on-line: annullamento senza rinvio della sentenza (Cass. pen. Sez. II n. 41021 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di truffa, la remissione di querela produce l’effetto estintivo del reato, ex art. 152 cod. pen., anche in difetto di formale accettazione, quando il querelato, edotto della volontà del querelante e posto in grado di accettare o rifiutare, non abbia esercitato il diritto di ricusa ai sensi dell’art. 155, primo comma, cod. pen. L’accettazione si presume, in assenza di fatti indicativi di volontà contraria. Il giudice deve pertanto dichiarare immediatamente, ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l’estinzione del reato, ove non risultino evidenti cause di proscioglimento nel merito. La declaratoria comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Il Fatto
Il Tribunale ha assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 640 cod. pen. con la formula «perché il fatto non costituisce reato ma illecito civilistico». Ha proposto ricorso la Procura Generale presso la Corte di appello, deducendo la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e l’apparenza e manifesta illogicità della motivazione, per essere pervenuto il giudice all’assoluzione senza assumere le testimonianze ammesse e mai formalmente revocate.
La questione approda in Cassazione perché il ricorrente contesta il percorso decisorio del Tribunale sotto il duplice profilo della mancata escussione dei testi e dell’incongrua esclusione degli artifici e raggiri.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accesso agli atti quale giudice del fatto processuale, secondo il principio sancito dalle Sezioni Unite n. 42792 del 2001. Dagli atti emerge che il Tribunale ha ammesso le prove, ritenutane la pertinenza e la rilevanza; alla successiva udienza ha disposto rinvio per l’escussione dei testi, onerando il Pubblico Ministero della citazione; quindi ha dichiarato chiusa l’istruttoria, consistita nella sola acquisizione documentale, senza escussione dei testi.
Il potere di revoca per superfluità delle prove già ammesse, ex art. 495, comma 4, cod. proc. pen., è più ampio nel corso del dibattimento rispetto al momento iniziale, ma devono essere compiutamente indicate le ragioni della revoca, per consentire la verifica di logicità e congruenza (Sez. I n. 49799 del 2023; Sez. III n. 13095 del 2017). Nel caso di specie è stata irritualmente omessa la valutazione di non decisività delle prove revocate.
Quanto alla configurabilità del delitto, integra truffa contrattuale la messa in vendita di un bene su un sito internet con mancata consegna all’acquirente dopo il pagamento, posta in essere da chi falsamente si presenti come alienante avendo il solo proposito di indurre la controparte al versamento (Sez. II n. 51551 del 2019). È integrata l’aggravante della minorata difesa quando l’autore tragga consapevoli vantaggi dall’uso della rete (Sez. II n. 28070 del 2021; Sez. II n. 40045 del 2018), per la distanza tra il luogo della vittima e quello dell’agente.
Tali esiti trovano conferma nello ius superveniens che ha introdotto il numero 2-ter all’art. 640, secondo comma, cod. pen.. Il principio di specialità impone di differenziare i due profili circostanziali: l’aggravante comune dell’art. 61, n. 5, cod. pen. riguarda la vulnerabilità del soggetto passivo (Sezioni Unite n. 40275 del 2021); l’aggravante speciale concerne le modalità esecutive con dispositivi digitali idonei a ostacolare l’identificazione.
Muta altresì il regime di procedibilità: il delitto è punibile a querela, salvo che ricorra taluna delle circostanze del secondo comma, a eccezione del numero 2-ter. La persona offesa ha rimesso la querela. Pur in difetto di formale accettazione, non è stato azionato il diritto di ricusa, ex art. 155, primo comma, cod. pen., dall’imputato consapevole della remissione. L’assenza di ricusa produce, ex art. 152 cod. pen., l’effetto estintivo del reato (Sezioni Unite n. 27610 del 2011), poiché l’accettazione si presume in assenza di fatti contrari (Sez. VI n. 30377 del 2025; Sez. II n. 48272 del 2022). La Corte rileva quindi, ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l’estinzione del reato per remissione di querela, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Nota della Redazione
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