Rigetto della pena sostitutiva in appello richiede motivazione specifica (Cass. pen. Sez. VI n. 38252 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che respinge la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva deve corredare la decisione di una motivazione pertinente, non potendo fondarla su ragioni di mera opportunità processuale. Nessuna disposizione di rito impone che l’istanza dell’imputato sia circostanziata e documentata, né che sia “opportuna”, spettando semmai al giudice valutare la coerenza dell’applicazione con le esigenze di sicurezza pubblica e di prevenzione speciale. L’imminente decorso del termine massimo di durata del giudizio di appello, di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen., non costituisce quindi ragione idonea a giustificare il rigetto. Integra parimenti difetto di motivazione il diniego della sospensione condizionale della pena che ometta di considerare l’incensuratezza dell’imputato e il mutamento delle condizioni familiari.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna dell’imputato per i delitti di cui agli artt. 570, primo e secondo comma, cod. pen., per essersi disinteressato del figlio minore facendogli mancare i mezzi di sussistenza, non corrispondendo quanto stabilito dal giudice civile.
Avverso la sentenza di secondo grado il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: l’improcedibilità per decorso del termine massimo di durata del giudizio di appello; l’assenza di motivazione sulla richiesta di pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, avanzata con motivi aggiunti; la manifesta illogicità del diniego della sospensione condizionale.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ricostruisce la disciplina transitoria di cui all’art. 2, commi 4 e 5, legge n. 134 del 2021: per i procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore, erano già pervenuti al giudice dell’appello gli atti trasmessi ai sensi dell’art. 590 cod. proc. pen., i termini dell’art. 344-bis cod. proc. pen. decorrono dalla data di entrata in vigore della legge; per le impugnazioni proposte entro il 31 dicembre 2024 il termine per la definizione è di tre anni, non di due. Nel caso concreto il termine scadeva il 19 ottobre 2024, mentre la sentenza è del 7 ottobre precedente.
È invece accolto il secondo motivo. Una motivazione espressa del rigetto della richiesta di pena sostitutiva in sentenza non c’è, mentre sarebbe stata necessaria, poiché la richiesta può essere avanzata per la prima volta anche in appello ed è ricorribile la decisione che non vi abbia provveduto, come affermato da Sez. 6, n. 8215 del 11/02/2025.
La Corte rileva che un richiamo implicito sussiste nel diniego di rinvio dell’udienza contenuto nell’ordinanza resa in corso di causa. Esso, però, non è pertinente: i giudici di merito avevano ritenuto la richiesta «generica, non documentata ed inopportuna», considerata l’imminente scadenza del termine d’improcedibilità. Nessuna disposizione di rito impone che la richiesta dell’imputato sia circostanziata e documentata, potendo l’iniziativa partire dallo stesso giudice, al quale spetta compiere l’eventuale istruttoria ai sensi dell’art. 545-bis cod. proc. pen.
La sentenza è pertanto annullata per questa parte, con necessità di una motivazione supplementare. Un supplemento si impone anche per il diniego della sospensione condizionale, avendo la sentenza trascurato l’incensuratezza dell’imputato e il significativo mutamento della situazione familiare, essendo il figlio divenuto maggiorenne. La Corte annulla con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli e dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Nota della Redazione
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