Ricettazione, prescrizione decorre dal reato presupposto in assenza di prova certa (Cass. pen. Sez. II n. 41026 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricettazione, la prova della data di acquisizione del bene di provenienza illecita grava sull’accusa e non sull’imputato. Quando manca la prova certa del momento consumativo, questo va individuato, in applicazione del principio del favor rei, in prossimità della commissione del reato presupposto. Ne deriva che il termine di prescrizione decorre dalla data più risalente, anche se l’imputato abbia utilizzato i beni in epoca significativamente successiva, ove tale circostanza non sia supportata da un apprezzabile compendio probatorio. La motivazione per relationem è legittima quando il giudice dimostri di aver preso cognizione delle ragioni del provvedimento richiamato e le abbia ritenute coerenti; non è censurabile la sentenza per silenzio su una deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, né la pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato ex art. 129 cod. proc. pen. quando risultino accertati elementi di responsabilità incompatibili con una formula assolutoria piena.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, dichiarava non doversi procedere per truffa e minaccia per intervenuta prescrizione e confermava la responsabilità dell’imputato per ricettazione di assegni bancari di provenienza delittuosa, rideterminando la pena e concedendo la sospensione condizionale. Il reato era contestato come commesso in epoca compresa tra il 12 settembre 2012 e il 6 settembre 2014.

Il difensore ricorreva per cassazione, deducendo la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, l’errata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. ai reati estinti, il decorso della prescrizione anche per la ricettazione e il difetto di motivazione sul beneficio della non menzione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato e generico. Il ricorrente non aveva documentato la richiesta di audizione dei funzionari di banca né indicato gli estremi dell’ordinanza di rigetto, violando il principio di autosufficienza del ricorso ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. La Corte territoriale, del resto, aveva spiegato le ragioni dell’utilizzabilità delle dichiarazioni del teste e dell’attendibilità dell’elenco dei titoli sottratti, disattendendo implicitamente la dedotta necessità istruttoria.

Anche il secondo motivo è respinto. La motivazione per relationem alla sentenza di primo grado è legittima, secondo il consolidato orientamento richiamato, quando il giudice dimostra di avere esaminato e condiviso le ragioni del provvedimento di riferimento: Sezioni Unite n. 17 del 2000 e Sez. II n. 30838 del 2013. La Corte distrettuale aveva comunque sottolineato la linearità delle dichiarazioni della persona offesa e descritto gli artifizi e raggiri posti in essere, consistiti nella consegna di titoli di provenienza delittuosa con firma apposta per avvalorarne la genuinità. Corretta, quindi, la pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. per essere i reati estinti, non emergendo le condizioni per una formula assolutoria piena.

Il terzo motivo è invece fondato. Il reato di ricettazione colloca il momento consumativo tra il 12 settembre 2012 e il 6 settembre 2014; al termine decennale di prescrizione vanno aggiunte le sospensioni ex art. 159 cod. pen., computate in 507 giorni. La Corte di appello aveva escluso la retrodatazione rilevando che l’imputato utilizzò gli assegni solo nel 2014, a notevole distanza dal reato presupposto. Il Collegio osserva che tale considerazione, pur logicamente plausibile, è priva di supporto probatorio. L’onere di provare la data di commissione grava sull’accusa: in mancanza di prova certa, il termine decorre dalla data più risalente, come affermato da Sez. VI n. 25927 del 2021 e Sez. II n. 44322 del 2021. Il reato deve quindi ritenersi consumato in epoca prossima al reato presupposto, con conseguente maturazione della prescrizione anche prima della sentenza di appello. Si impone l’annullamento senza rinvio.

L’accoglimento del terzo motivo rende superfluo l’esame del quarto, relativo al beneficio ex art. 175 cod. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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