Partecipazione mafiosa e controllo del servizio ambulanze: prova per fatti concludenti (Cass. pen. Sez. II n. 34854 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il controllo di legittimità sulla motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine ai gravi indizi di colpevolezza è limitato alla verifica della congruità e della coerenza logica dell’apprezzamento degli elementi indizianti, restando estranea al giudizio di cassazione ogni rivalutazione del merito e dell’attendibilità delle fonti. Ai fini della partecipazione a un’associazione di tipo mafioso, l’inserimento formale nel sodalizio non è elemento costitutivo necessario: la prova della partecipazione può desumersi dal compimento di attività significative nell’interesse dell’associazione, che attestino la stabile messa a disposizione delle proprie energie per il perseguimento dei fini criminosi comuni, nella consapevolezza della metodologia sopraffattoria del gruppo.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame, con ordinanza del 19.03.2026, aveva rigettato la richiesta proposta dal ricorrente avverso l’ordinanza con cui il G.i.p. aveva applicato la custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione a un’associazione camorristica e per alcune ipotesi di falsità ideologica e usura, aggravate dal metodo mafioso. Il provvedimento cautelare muoveva dall’assunto che il ricorrente avesse gestito, per conto del sodalizio, il servizio di trasporto con ambulanze presso un nosocomio cittadino, mediante una propria impresa.
Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi in relazione al capo della partecipazione associativa.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto ribadito, richiamando le Sezioni Unite n. 11 del 2000, che il controllo di legittimità sulla motivazione cautelare in tema di gravi indizi attiene alla sola congruenza del ragionamento rispetto ai canoni della logica e ai principi che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Non sono pertanto ammissibili le censure che, pur formalmente indirizzate alla motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito, come chiarito da Sez. F, n. 47748 del 2014.
Quanto al profilo sostanziale, i giudici hanno ricordato che il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. è reato a forma libera e di pura condotta, che si perfeziona con il compimento di una determinata azione. Richiamando le Sezioni Unite n. 33745 del 2005 e le Sezioni Unite n. 36958 del 2021, la Corte ha precisato che le forme della partecipazione possono essere le più diverse e non appariscenti, coincidendo talvolta con le normali esplicazioni della vita lavorativa. Ciò che rileva è la messa a disposizione, in via tendenzialmente durevole e continua, delle proprie energie per i fini criminosi comuni.
Il Collegio ha quindi confermato la lettura del Tribunale: ove manchi la prova dell’inserimento formale, la partecipazione può ricavarsi dal compimento di attività significative nell’interesse del sodalizio, idonee a dimostrare lo stabile inserimento nel contesto criminale. In assenza di tale dimostrazione, la prova della partecipazione non può dirsi raggiunta.
Nel caso concreto, la motivazione del riesame risulta rispettosa dei canoni della logica e dei principi di diritto richiamati. Le censure del ricorrente sono state ritenute inammissibili o manifestamente infondate: la deduzione basata sulla parziale produzione dell’interrogatorio di un collaboratore non consente al Collegio di valutarne la portata; l’asserita esiguità dei proventi non esclude che parte di essi confluisse nel sodalizio; il compimento personale di atti di intimidazione verso i concorrenti non dimostra l’estraneità al clan; la sottoposizione del ricorrente a usura da parte di affiliati non ne esclude il contributo rilevante. Il ricorso è stato perciò dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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