Videoriprese private come documenti e tenuità del fatto nel reato continuato (Cass. pen. Sez. II n. 37827 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le videoregistrazioni effettuate da privati mediante telecamere di sicurezza costituiscono documenti acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen., salvo che siano eseguite all’interno del domicilio o in luoghi bisognevoli di riservatezza, ove è necessario un provvedimento autorizzativo dell’autorità giudiziaria. La dedotta necessità di applicare la procedura dell’art. 254-bis cod. proc. pen. presuppone che l’ipotetica corruzione o alterazione dei filmati sia supportata da elementi di prova: in loro assenza i documenti acquisiti si presumono integri e pienamente utilizzabili. La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, che va valutata complessivamente secondo gli indicatori elaborati dalle Sezioni Unite. Il risarcimento tardivo del danno, per effetto della legge n. 199/2022, è elemento valutabile ai fini dell’art. 131-bis cod. pen. e la norma sopravvenuta si applica retroattivamente ex art. 2, comma 4, cod. pen.

Il Fatto

La Corte d’appello di Torino confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di cui all’art. 493-ter cod. pen. L’imputazione riguardava l’utilizzo di una carta di credito di provenienza illecita per tre transazioni, per un ammontare complessivo di euro 67,20. I giudici di merito ritenevano sussistente un’unica violazione, ma escludevano la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. in ragione della pluralità degli utilizzi.

Il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo due motivi: la natura non documentale delle videoriprese delle telecamere private e la mancata valutazione del risarcimento effettuato successivamente al reato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione della natura delle videoregistrazioni effettuate da privati con impianti di sicurezza. La Corte riafferma l’orientamento secondo cui tali filmati rientrano tra le prove documentali, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen. Il principio è coerente con la giurisprudenza costituzionale, per cui le norme sui documenti riguardano formazioni esterne e non “in funzione” del procedimento, e con le Sezioni Unite, che distinguono le riprese estranee al procedimento da quelle compiute dalla polizia giudiziaria, soggette all’art. 189 cod. proc. pen. Il limite è costituito dal domicilio e dai luoghi ove serve tutelare la riservatezza.

Quanto alla pretesa necessità di applicare la procedura dell’art. 254-bis cod. proc. pen., la Corte osserva che l’astratta possibilità di inquinamento o corruzione del dato digitale non basta: se tale evenienza non è supportata da alcun elemento di prova, i documenti acquisiti devono ritenersi integri e pienamente utilizzabili.

Il secondo motivo è invece accolto. La Corte territoriale, pur avendo ravvisato una sola violazione, negava l’art. 131-bis cod. pen. invocando la pluralità degli utilizzi: una contraddizione. A ciò si aggiunge il mancato confronto con la giurisprudenza secondo cui la pluralità di reati in continuazione non è di per sé ostativa alla particolare tenuità del fatto, da accertare con valutazione complessiva della fattispecie, salve le condizioni ostative tassativamente previste.

Costituisce ulteriore profilo di censura la mancata considerazione del comportamento successivo al reato, ovvero del risarcimento tardivo, divenuto rilevante per effetto della legge n. 199/2022. Si tratta di norma sopravvenuta rispetto alla consumazione del reato, avvenuta nel 2020, applicabile retroattivamente ex art. 2, comma 4, cod. pen. in quanto norma sostanziale di favore.

La sentenza è pertanto annullata con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d’appello di Torino; nel resto il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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