Sviamento di commesse non è distrazione: serve la previa disponibilità del bene (Cass. pen. Sez. V n. 2918 del 23.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione presuppone l’accertamento, non condizionato da alcuna presunzione, della previa disponibilità in capo all’imprenditore poi fallito dei beni mancanti. Non è pertanto configurabile la distrazione di “blocchi di lavori” non ancora assegnati dalla committente alla società, dei quali quest’ultima era titolare di una mera aspettativa. Lo sviamento delle assegnazioni verso imprese riconducibili ad altri soggetti, privo di autonoma valenza distrattiva, può integrare la bancarotta impropria da operazioni dolose di cui all’art. 223, n. 2, l. fall., in quanto complesso di atti funzionalmente coordinati e idonei a cagionare il dissesto. I due reati concorrono tra loro quando si riferiscono a procedure fallimentari diverse.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente e assistente tecnico di una società committente, è raggiunto da misura cautelare degli arresti domiciliari perché gravemente indiziato di bancarotta fraudolenta patrimoniale post fallimentare, riciclaggio e bancarotta impropria da operazioni dolose. Secondo l’accusa, insieme ad altri soggetti, avrebbe concorso nella distrazione dei ricavi e dei lavori spettanti a una società poi fallita, attraverso lo svuotamento di un’altra società e lo sviamento delle commesse verso ditte riconducibili a terzi, con finalità di agevolazione di un clan mafioso.
Il g.i.p. del Tribunale di Catania applica la misura, confermata dal Tribunale distrettuale. Il ricorrente propone ricorso per cassazione con cinque motivi, deducendo violazione degli artt. 216 e 223 l. fall., dell’art. 416-bis.1 cod. pen., dell’art. 648-bis cod. pen. e dell’art. 274 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro indiziario: il progressivo calo di fatturato della società, il parallelo aumento di quello delle ditte concorrenti, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia e gli esiti delle intercettazioni. Su queste basi il Tribunale aveva ritenuto sussistente uno sviamento degli interventi connessi ai contratti stipulati dalla società a vantaggio di altre imprese.
Tale ricostruzione, osserva il Collegio, non può però qualificarsi come attività distrattiva. L’assegnazione dei singoli lavori alle ditte subappaltatrici è frutto di una scelta discrezionale della committente e costituisce, per l’impresa subappaltatrice, una mera aspettativa solo teoricamente ipotizzabile. La distrazione di diritti derivanti da un rapporto contrattuale rientra nell’art. 216 l. fall. solo ove tali diritti siano già presenti nel patrimonio dell’imprenditore fallito. Non è distraibile l’avviamento in sé, se non sia stata oggetto di disposizione anche l’azienda o i fattori idonei a generarlo.
Ciò non significa ritenere lecito lo sviamento delle commesse. L’acquisizione di un vantaggio competitivo ingiusto rappresenta una condotta non conforme alla correttezza professionale, che può integrare l’illecito civile ex art. 2598, n. 3, cod. civ. o, sul piano penale, l’art. 2634 cod. civ., ovvero la bancarotta impropria da operazioni dolose ex art. 223, n. 2, l. fall.
Quest’ultima, precisa la Corte, non discende da una singola condotta, ma da una pluralità di atti funzionalmente coordinati nella loro unitaria causa concreta ed eziologicamente idonei a cagionare il fallimento. È la valutazione complessiva delle plurime assegnazioni di lavori, in danno di una società e in favore di un’altra, che dà conto della configurabilità del reato: atti privi di autonoma valenza distrattiva, ma costituenti abuso o infedeltà delle funzioni gestorie, potenzialmente idonei a causare il dissesto.
Quanto al riciclaggio, la Corte ribadisce che la condotta di chi riceve somme provenienti dalla società poi fallita, con consapevolezza del dissesto e in mancanza di titolo, integra il concorso dell’extraneus nel reato di cui all’art. 216 l. fall., non il riciclaggio. Dall’ordinanza emerge però una profonda commistione tra le due procedure fallimentari e si continua a contestare una distrazione “di fatto” avente ad oggetto lavori in subappalto, cespiti estranei al patrimonio sociale: donde l’insanabile illogicità della motivazione. L’ordinanza è annullata con rinvio al Tribunale di Catania; l’accoglimento del primo motivo assorbe le altre censure.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2598 c.c. – Atti di concorrenza sleale
- Art. 2634 c.c. – Infedeltà patrimoniale
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 648-bis c.p. – Riciclaggio
- Art. 274 c.p.p. – Esigenze cautelari