Sequestro probatorio di cannabis light: basta il fumus sulla commercializzazione (Cass. pen. Sez. IV n. 34855 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale è chiamato a verificare la sola astratta configurabilità del reato ipotizzato, non la fondatezza dell’accusa, valutando l’idoneità degli elementi a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini. Ai fini della legittimità del vincolo è sufficiente la semplice possibilità, non astratta né avulsa dal caso concreto, del rapporto tra la cosa e il reato, essendo il sequestro mezzo di ricerca della prova. La motivazione per relationem è legittima quando richiama un atto del procedimento congruo, ne dimostra la presa di cognizione e l’atto sia conoscibile dall’interessato. Quanto alla cannabis, la commercializzazione di infiorescenze diverse da quelle elencate dalla legge n. 242/2016 integra il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 anche con THC inferiore allo 0,5%, spettando al giudice di merito l’accertamento dell’effettiva efficacia drogante.
Il Fatto
La polizia giudiziaria, il 12.12.2025, sottopone a sequestro probatorio, presso un esercizio commerciale, cinque buste — quattro sigillate — contenenti infiorescenze di canapa. Il decreto di convalida viene emesso il 13.12.2025. Il titolare dell’esercizio propone istanza di riesame, che il Tribunale di Bolzano rigetta con ordinanza del 09.01.2026.
Avverso tale ordinanza il difensore dell’indagato propone ricorso per cassazione, deducendo la nullità del decreto di convalida per difetto di motivazione, la contraddittorietà del provvedimento sul fumus commissi delicti — per aver demandato al giudice di merito la valutazione dell’offensività e dell’attitudine drogante — e l’illegittimità del mantenimento del vincolo dopo le analisi. Il Procuratore generale conclude per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte ricorda anzitutto che, in sede di riesame, il Tribunale verifica l’astratta configurabilità del reato ipotizzato e l’utilità del vincolo ai fini investigativi, non la fondatezza dell’accusa. Il sequestro probatorio, quale mezzo di ricerca della prova, non deve motivare sull’esistenza della prova del nesso di pertinenza, ma solo sul fumus, ossia sulla mera possibilità del rapporto tra la cosa e il reato. Non occorrono indizi di colpevolezza: è sufficiente che il fatto noto risulti ragionevolmente probabile in base a specifici elementi, con evidenza della relazione qualificata e della finalità probatoria.
Sul primo motivo, il Collegio condivide il principio per cui, per la legittimità dei provvedimenti in materia di sequestro, è possibile il riferimento al titolo del reato e agli atti della polizia giudiziaria. Il decreto risulta motivato per relationem rispetto al verbale di perquisizione e sequestro, che evidenzia la relazione qualificata tra il reato e la res, qualificata come corpo del reato, e la finalità di impedire l’alterazione in attesa delle analisi. Richiamando le Sezioni Unite n. 17 del 2000, la Corte conferma che la motivazione per relationem è legittima quando rinvia a un atto congruo, dà dimostrazione della cognizione delle ragioni e l’atto è conoscibile dall’interessato. Trattandosi di res in rapporto di immediatezza intuitiva con il reato, il quantum di specificità può essere soddisfatto con formule più generali.
Il secondo motivo è infondato. Il provvedimento impugnato ha evidenziato l’estraneità della condotta alla coltivazione agricola di cui alla legge n. 242/2016 e ha richiamato le Sezioni Unite n. 30475 del 2019, secondo cui la commercializzazione di derivati diversi da quelli elencati integra il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 anche con THC inferiore alle concentrazioni di legge. La verifica dell’offensività concreta e dell’attitudine psicotropa spetta al giudice di merito, non al Tribunale del riesame.
Il terzo motivo resta assorbito. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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