Patteggiamento, ricorso per qualificazione giuridica solo se errore manifesto (Cass. pen. Sez. II n. 34860 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione che deduce, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando l’errore sia manifesto, cioè quando la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d’imputazione. È pertanto inammissibile il ricorso che richiami, quale passaggio logico necessario, aspetti in fatto e probatori non emergenti con immediatezza dalla contestazione, oppure denunci errori valutativi non evincibili dalla contestazione stessa e dal testo del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Con sentenza del 24/04/2026 il G.i.p. del Tribunale di Roma, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, applicava all’imputato, su richiesta congiunta e con il consenso del pubblico ministero ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di due anni e sei mesi di reclusione ed euro 800,00 di multa per il reato di rapina pluriaggravata, per essere stata la violenza commessa con arma e da più persone riunite.
Avverso la sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, lamentando, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto come rapina pluriaggravata anziché come furto con strappo. Il ricorrente sostiene che le due violenze contestate non sarebbero state dirette contro la persona, ma costituirebbero conseguenze indirette della sottrazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal nuovo comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, della legge n. 103/2017, che consente alle parti di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. IV n. 13749 del 2022; Sez. II n. 14377 del 2021; Sez. VI n. 3108 del 2018; Sez. V n. 33145 del 2020; Sez. VI n. 25617 del 2020; Sez. III n. 23150 del 2019), il Collegio ribadisce che la deducibilità dell’erronea qualificazione giuridica è limitata ai soli casi di errore manifesto, ossia quando sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati. L’errore è configurabile solo se la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al capo d’imputazione.
Restano quindi esclusi i ricorsi che richiamino, quale passaggio logico necessario, aspetti in fatto e probatori non emergenti con immediatezza dalla contestazione, o che denuncino errori valutativi non evidenti dalla stessa contestazione e dal testo del provvedimento impugnato.
Applicando tali principi, la Corte rileva che l’unico motivo non evidenzia un errore manifesto: dal capo d’imputazione risulta contestata anche una rapina impropria, in cui la violenza era adoperata dall’agente, immediatamente dopo la sottrazione, per procurarsi l’impunità, consistita nel colpire la persona offesa con uno schiaffo al volto e nel lanciarle contro una bottiglia di vetro, dopo averla brandita minacciandola. Tale violenza non risulta affatto, e tanto meno in modo immediato, non direttamente rivolta contro la persona.
Essendo il ricorso proposto dopo l’entrata in vigore della legge n. 103/2017, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all’art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso va trattato nelle forme de plano. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità, con condanna del ricorrente alle spese processuali e, ravvisabili profili di colpa, al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.