Inammissibile il ricorso che introduce censure non proposte con l’appello (Cass. pen. Sez. IV n. 25377 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello. A tale fine rileva anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con il ricorso. Ne deriva che il giudice di appello non ha alcun onere motivazionale in presenza di un motivo generico. La cessione, nel medesimo contesto spazio-temporale e senza apprezzabile soluzione di continuità, di diverse tipologie di stupefacente, qualificabile nel suo complesso come fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui, all’esito di giudizio abbreviato, il GUP del Tribunale di Lucca aveva dichiarato la responsabilità dell’imputato per diversi episodi di cessione di cocaina e hashish, riqualificati nella fattispecie di lieve entità.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: violazione dell’art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena base per il reato contestato al capo 20. A fronte di uno specifico motivo di appello, la Corte territoriale si sarebbe limitata a ritenere la pena congrua, senza dar conto del corretto esercizio del potere discrezionale e trascurando il necessario riferimento alla singola condotta più grave, con successivo aumento per continuazione interna.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dalla struttura della contestazione: il capo 20 riguarda più condotte di cessione in favore del medesimo acquirente, protratte per diversi mesi. Ai fini sanzionatori è stata svolta una valutazione complessiva della condotta, secondo l’orientamento per cui la cessione, nel medesimo contesto spazio-temporale e senza apprezzabile soluzione di continuità, di diverse tipologie di stupefacente, qualificabile nel complesso come fatto di lieve entità, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso.
Il Collegio osserva che il capo di imputazione si riferisce a più condotte reiterate di cessione di hashish in favore del medesimo soggetto, quindi a una condotta protratta nel tempo, valutata unitariamente dal Tribunale, laddove più correttamente avrebbe dovuto integrare un reato continuato, con le relative ricadute sul calcolo della pena.
Tale profilo di censura, tuttavia, non è stato formulato né con il ricorso né con l’atto di appello. La difesa aveva lamentato esclusivamente e in modo generico l’eccessività della pena, anche rispetto agli aumenti per continuazione, con evidente riferimento agli altri due reati unificati per continuazione.
Il Collegio richiama l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ritiene inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso che deduca una questione non oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione in gravame di una censura poi illustrata specificamente solo in cassazione.
In presenza di un motivo di appello generico, la Corte territoriale non aveva alcun onere motivazionale e ha comunque osservato che la pena è congrua, in quanto determinata complessivamente in relazione a più condotte di cessione. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.