Sentenza di condanna per associazione mafiosa e presunzione di pericolosità (Cass. pen. Sez. II n. 34857 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pronuncia di una sentenza di condanna costituisce di per sé un fatto nuovo che legittima l’emissione di una misura coercitiva personale, non ostando a tale fine la formazione di un giudicato cautelare precedente. Quando la condanna riguarda uno dei reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., essa è elemento idoneo a fondare la presunzione relativa di pericolosità che impone la custodia in carcere. Tale presunzione, in quanto speciale, prevale sulla disciplina generale dell’art. 274 cod. proc. pen. e fa ritenere sussistenti, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo, non desumibili dal solo decorso del tempo. Il cosiddetto “tempo silente” può essere valutato solo in via residuale, unitamente ad altri elementi obiettivi e concreti, quali il recesso dal sodalizio, la collaborazione con la giustizia o il trasferimento in altra zona.
Il Fatto
Il ricorrente era stato raggiunto da un’ordinanza del Tribunale di Palermo che, contestualmente alla pronuncia di una sentenza di condanna alla pena di quindici anni di reclusione, aveva applicato nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere. Le imputazioni riguardavano la partecipazione a un’associazione mafiosa, la detenzione a fini di spaccio di cocaina, continuata e aggravata, e una tentata estorsione pluriaggravata.
Avverso l’ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame, esclusa l’esigenza del pericolo di fuga, il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo illogicità e lacunosità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e al rilievo del tempo trascorso dai fatti.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio consolidato secondo cui la sentenza di condanna è di per sé un fatto nuovo che legittima l’adozione della misura coercitiva e, se relativa ai reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., fonda la presunzione di pericolosità. Richiama sul punto Sez. I n. 13407 del 2021, Sez. VI n. 30144 del 2015 e Sez. VI n. 30582 del 2003, che ammettono tale valutazione anche a fronte di un precedente annullamento del titolo cautelare.
Nel caso di specie il Tribunale di Palermo ha correttamente qualificato la condanna come fatto nuovo e ha verificato, nell’ordinanza genetica, l’esame delle esigenze cautelari alla luce dell’esito del procedimento e delle modalità del fatto, in conformità al comma 1-bis dell’art. 275 cod. proc. pen.
La Corte affronta poi il nucleo del ricorso: la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia, prevista dall’art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., è prevalente in quanto speciale rispetto alla norma generale dell’art. 274. Ne deriva che il decorso del tempo, in quanto tale, ha valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali (Sez. II n. 6592 del 2022). Il giudice della cautela non deve dar conto della ricorrenza dei pericula libertatis, ma solo apprezzarne le ragioni di esclusione emerse dagli atti (Sez. V n. 36891 del 2020). La presunzione può essere superata solo dal recesso dall’associazione o dall’esaurimento dell’attività associativa; il “tempo silente” rileva solo in via residuale, insieme a elementi quali la collaborazione o il trasferimento (Sez. II n. 38848 del 2021).
Il Collegio ritiene che il Tribunale si sia adeguato a tali principi, valorizzando la gravità del fatto, la lunga militanza del condannato, la permanenza a disposizione degli associati e l’assenza di elementi comprovanti la rescissione dei rapporti con la famiglia mafiosa. Né la circostanza che il collaboratore avesse riferito fatti antecedenti al 2015 vale di per sé a escludere il rilievo di quegli elementi. Lo svolgimento di un’attività lavorativa lecita tra il 2023 e il 2026 non è stato ritenuto indicativo di allontanamento, ben potendo coesistere con il mantenimento di rapporti di disponibilità.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., la Corte osserva che l’ordinanza del tribunale del riesame non richiede l’autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo tale adempimento previsto per il solo giudice che emette la misura inaudita altera parte, a garanzia dell’equidistanza tra organo requirente e organo giudicante. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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