Riesame cautelare, sindacato di legittimità sui criteri di scelta della misura (Cass. pen. Sez. II n. 34869 del 29.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità sulla scelta della misura cautelare non consente alla Corte di cassazione di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Il ricorso che, pur rubricando il motivo come violazione dell’art. 275, comma 1, cod. proc. pen., solleciti una diversa ponderazione degli elementi già esaminati dal tribunale del riesame — segnatamente l’ammissione di responsabilità dell’indagato e la sua personalità — è inammissibile. Parimenti estraneo al paradigma dell’art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. è il rilievo sulla commissione dei fatti in orario diurno e nel medesimo Comune oggetto dell’obbligo di dimora, trattandosi di censura di merito e non di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Il Fatto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze impugna l’ordinanza con cui il Tribunale di Firenze, in sede di riesame, ha sostituito la misura della custodia in carcere con quella dell’obbligo di dimora nel Comune di Livorno, congiunta all’obbligo di permanenza notturna presso l’abitazione e all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria cinque volte alla settimana.

Il tribunale aveva confermato i gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati e la sussistenza delle esigenze cautelari, tra cui il pericolo concreto e attuale di reiterazione e il pericolo di fuga. Ha tuttavia ritenuto sproporzionata la custodia in carcere, in ragione della non elevata gravità dei fatti e della piena ammissione di responsabilità, escludendo anche gli arresti domiciliari pur in presenza di un’abitazione idonea. Da qui il ricorso del pubblico ministero.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. Il Collegio muove dalla premessa che il tribunale ha confermato i gravi indizi per tutti i reati contestati, richiamando le fattispecie del furto pluriaggravato ai sensi degli artt. 624 e 625 cod. pen., dell’indebito utilizzo di carte di pagamento ai sensi dell’art. 493-ter cod. pen. e della ricettazione ai sensi dell’art. 648 cod. pen., oltre alle esigenze cautelari.

Il motivo, formalmente rubricato come violazione dell’art. 275, comma 1, cod. proc. pen. ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., si risolve in rilievi che investono il merito della valutazione compiuta dal tribunale, senza denunciare un vizio scrutinaile in sede di legittimità.

La doglianza sulle scuse rese dall’indagato, insufficienti a fondare un giudizio di resipiscenza, e quella sulle condizioni individuali e sociali dello stesso sollecitano una diversa ponderazione dei medesimi elementi già presi in considerazione dal tribunale: l’ammissione di responsabilità e la personalità dell’indagato.

Quanto al rilievo sulla commissione dei fatti in orario diurno e nel medesimo Comune oggetto dell’obbligo di dimora, la Corte lo qualifica come mera valutazione di merito, non riconducibile al vizio di motivazione dell’art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., che consente il ricorso per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità emergenti dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti specificamente indicati nei motivi.

Nessuna delle argomentazioni esposte risulta pertanto riconducibile a tale paradigma. Segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con esonero del ricorrente, parte pubblica, dalla condanna al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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