Improcedibilità per superamento dei termini di appello rilevabile con ricorso in cassazione (Cass. pen. Sez. VI n. 41242 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
E’ ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si censuri, quale autonoma violazione di legge, l’omessa dichiarazione da parte del giudice di appello dell’improcedibilità maturata nel corso di quel giudizio per superamento dei termini di durata massima di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen. La circostanza che l’inammissibilità del ricorso impedisca la declaratoria di improcedibilità relativa alla fase di legittimità non esclude che la questione possa essere proposta all’esclusivo fine di far dichiarare l’improcedibilità già verificatasi nel precedente grado. Il principio, elaborato in tema di prescrizione, è applicabile analogicamente al nuovo istituto.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna inflitta in primo grado per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. Il giudizio di appello si è concluso con la pronuncia del 9 giugno 2025.
Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 344-bis cod. proc. pen., rappresentando che, alla data della sentenza di secondo grado, era integralmente decorso il termine triennale per l’adozione della decisione, sicché la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare l’improcedibilità. Con il secondo motivo si duole dell’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. Il reato è stato commesso il 19 gennaio 2021 e, dunque, si applica ratione temporis la disciplina dell’improcedibilità dettata dall’art. 344-bis cod. proc. pen. La Suprema Corte ritiene infondata l’eccezione della Procura generale, che aveva chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso sul presupposto che l’improcedibilità non possa essere dichiarata quando, essendo il ricorso inammissibile, non si sarebbe instaurato un valido rapporto processuale.
Il Collegio richiama il principio secondo cui l’accertamento dell’inammissibilità dell’atto introduttivo impedisce la declaratoria di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima, introdotto dall’art. 2, comma 2, lett. a), legge 27 settembre 2021, n. 134, poiché l’inammissibilità logicamente precede il decorso dei termini (Sez. 4 n. 20971 del 13/5/2025). Tale principio, pur condivisibile, attiene però a una diversa fattispecie: quella in cui il superamento del termine intervenga nel corso dell’impugnazione ritenuta inammissibile.
Ben diversa è l’ipotesi in cui l’improcedibilità si sia verificata nella precedente fase di impugnazione e con il ricorso per cassazione si faccia valere, quale autonoma violazione di legge, l’omessa declaratoria da parte della Corte di appello. In tal caso il ricorso è proponibile anche all’esclusivo fine di far dichiarare l’improcedibilità maturata nel giudizio di appello ed erroneamente non rilevata. La soluzione trova conferma nell’elaborazione giurisprudenziale in tema di prescrizione: le Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, hanno affermato l’ammissibilità del ricorso che deduce l’estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata, integrando la doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. Il principio è applicato analogicamente al nuovo istituto.
Nel merito, la sentenza di primo grado è stata emessa il 19 gennaio 2022, con termine di 30 giorni per il deposito delle motivazioni, rispettato con deposito del 3 febbraio 2022. Ai sensi dell’art. 344-bis, comma 3, cod. proc. pen., il termine decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito. Il dies a quo coincide con il termine ultimo fissato, a nulla rilevando che il deposito sia avvenuto prima. L’improcedibilità è quindi iniziata a decorrere dal 19 maggio 2022. Essendo applicabile il termine maggiorato di 3 anni previsto dalla disciplina transitoria dell’art. 2, comma 4, legge n. 134 del 2021, il giudizio di appello si sarebbe dovuto concludere entro il 19 maggio 2025, antecedente alla pronuncia del 9 giugno 2025. Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è annullata senza rinvio per difetto di procedibilità dell’azione penale.
Nota della Redazione
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