Recidiva infraquinquennale rideterminata nel limite del sesto comma art. 99 (Cass. pen. Sez. 6 n. 10509 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di recidiva, qualora concorrano le circostanze della recidiva specifica e di quella infraquinquennale, l’aumento di pena è nella misura della metà, ai sensi dell’art. 99, terzo comma, cod. pen.. Tuttavia, quando il delitto posteriore è commesso da chi è già stato condannato per un delitto per il quale sia stata irrogata una pena pecuniaria, l’aumento di pena per la recidiva non può superare il limite stabilito dall’art. 99, ultimo comma, cod. pen.. Ne consegue che, nel rideterminare la pena in sede di legittimità ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., l’aumento per la recidiva specifica infraquinquennale deve essere contenuto nel predetto limite, dovendosi escludere l’applicazione integrale della misura della metà della pena base.
Il Fatto
Il Tribunale di Bergamo, all’esito del giudizio abbreviato, ha ritenuto l’imputato responsabile dei delitti di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, legati dal vincolo della continuazione. Il giudice di primo grado, individuato nel delitto di resistenza il reato più grave, aveva applicato l’aumento per la recidiva specifica infraquinquennale nella misura di un mese di reclusione.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, deducendo l’erronea commisurazione dell’aumento per la recidiva, ritenuto inferiore alla misura legale prevista dall’art. 99, terzo comma, cod. pen..
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato il fondamento del ricorso, osservando come l’art. 99, terzo comma, cod. pen. stabilisca che, qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l’aumento di pena è della metà. Nel caso di specie, il giudice di merito aveva riconosciuto la sussistenza della recidiva specifica e infraquinquennale, circostanze che imponevano l’applicazione dell’aumento nella misura della metà della pena base, in luogo del solo mese applicato.
Tuttavia, la Corte ha precisato che la rideterminazione della pena non poteva prescindere dal limite stabilito dall’art. 99, ultimo comma, cod. pen. Il certificato del casellario giudiziale dimostrava che il precedente delitto era stato sanzionato con la pena di mesi tre di reclusione, poi sostituita con pena pecuniaria. Richiamando i precedenti di legittimità in materia, la Corte ha affermato che, in caso di precedente penale per delitto per il quale sia stata irrogata una pena pecuniaria, l’aumento per la recidiva non può eccedere il limite di cui all’ultimo comma dell’art. 99 cod. pen.
La Corte ha quindi ritenuto possibile rideterminare la pena ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto. Ha pertanto rideterminato l’aumento per la recidiva nella misura di mesi tre di reclusione, nel rispetto del limite normativo, e ha proceduto al ricalcolo della pena complessiva, comprensiva degli aumenti per la continuazione già determinati in sede di cognizione e della riduzione per il rito abbreviato.
In conclusione, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’aumento di pena per la recidiva, rideterminando la pena finale in mesi nove e giorni venti di reclusione.
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Nota della Redazione
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