Riesame cautelare: onere di motivazione rafforzata e sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. II n. 34871 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando il Tribunale del riesame, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, ribalta in senso peggiorativo il provvedimento di rigetto del giudice per le indagini preliminari, l’onere motivazionale si atteggia in forma rafforzata: il giudice deve confrontarsi con l’apparato argomentativo del primo provvedimento, superarlo con specifiche e puntuali confutazioni e dare conto delle ragioni che rendono la misura custodiale l’unica idonea a neutralizzare il pericolo di reiterazione. Nel giudizio di legittimità è inammissibile il ricorso che, senza misurarsi con tale motivazione, proponga doglianze meramente rivalutative delle emergenze già esaminate dal giudice del merito. La valutazione sulla adeguatezza e proporzionalità della misura, quando sorretta da motivazione priva di vizi logico-giuridici, integra un accertamento di merito, come tale sottratto al sindacato di legittimità.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame, accogliendo l’appello del pubblico ministero, ha disposto la custodia in carcere nei confronti dell’indagato, chiamato a rispondere di reati in materia di abusivismo finanziario e di riciclaggio, in riforma dell’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva rigettato la richiesta cautelare. Avverso il provvedimento del riesame il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: da un lato, la violazione dei criteri di valutazione delle esigenze cautelari, per avere il Tribunale affermato l’attualità del pericolo senza la motivazione rafforzata imposta dal ribaltamento; dall’altro, la violazione dei criteri di proporzionalità della misura, avendo escluso gli arresti domiciliari solo in ragione dell’inidoneità del domicilio, senza considerare misure meno afflittive già sperimentate.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per la genericità dei motivi, risultando le censure avulse da un effettivo confronto con l’apparato argomentativo del provvedimento impugnato e, insieme, meramente rivalutative. Il Tribunale, ricostruisce la sentenza, ha ripercorso il percorso logico-giuridico del giudice per le indagini preliminari, ne ha condiviso le conclusioni quanto all’assenza di un concreto pericolo di fuga e le ha superate quanto al pericolo di reiterazione, offrendo distinte e specifiche ragioni.
La Corte valorizza analiticamente i passaggi del riesame: il dissolvimento della rete di frequentazioni, personali prima ancora che finanziarie, con il venir meno dell’affidamento e la possibilità di riattivare condotte analoghe in contesti soggettivi diversi; la cessazione dell’attività d’impresa e la dimestichezza nell’operare tramite società estere; la professionalità dimostrata nell’offrire false rassicurazioni. Quanto alla presunta irreperibilità addotta dall’indagato, il Tribunale ha rimarcato l’arco temporale di svariati anni, la vastità dello schema fraudolento, la centralità del ricorrente, il numero di vittime ben superiore ai soggetti querelanti, la scomparsa di profitti quantificati in cifre cospicue e la spregiudicatezza dimostrata anche dopo una prima condanna per fatti analoghi.
Anche la collaborazione processuale è stata valutata, ma ritenuta connessa a plurime ragioni utilitaristiche e, dunque, non idonea ad attestare una reale e concreta presa di distanza dall’attività delittuosa. Rispetto a questo ampio apparato, osserva la Corte, il ricorrente non si confronta, agitando censure schiettamente rivalutative, estranee al sindacato di legittimità (Sez. II n. 31553 del 17.05.2017).
Quanto alla proporzionalità, la Cassazione rileva che il Tribunale ha contestualizzato la vicenda e ha ritenuto la misura endomuraria l’unica in grado di sterilizzare completamente il rischio di reiterazione, precludendo nuovi contatti de visu o per via telematica, aggiungendo ulteriori considerazioni sull’inidoneità del domicilio indicato. Le doglianze sul punto sono stringate, non compiutamente specifiche e, in ogni caso, formulate a fronte di una motivazione priva di vizi logico-giuridici. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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