Misure di prevenzione, sindacato di legittimità limitato alla sola violazione di legge (Cass. pen. Sez. I n. 34982 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3-ter, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011. Ne consegue che è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi unicamente denunciare, ai sensi della lettera c) della medesima disposizione, la motivazione inesistente o meramente apparente, priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità. Il giudizio di pericolosità sociale del proposto deve fondarsi su elementi di fatto anche emergenti da procedimenti penali pendenti, non richiedendosi una sentenza di condanna definitiva. Il requisito di attualità della pericolosità va verificato in concreto, con onere del giudice di accertarne la persistenza anche a fronte del decorso di un apprezzabile periodo di tempo.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con decreto del 10 marzo 2026, rigettava l’appello del prevenuto avverso il provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva applicato la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di due anni e sei mesi. La conferma si fondava sull’elevata pericolosità sociale del proposto, desunta dalla sua contiguità a un sodalizio camorristico storicamente radicato nel casertano.
Il prevenuto proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto all’affiliazione contestata, all’attualità della pericolosità e alla durata della misura applicata.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte ricostruisce l’ambito del sindacato di legittimità. Nel procedimento di prevenzione il ricorso è ammesso solo per violazione di legge. Non è quindi deducibile il vizio di motivazione, salvo che questa sia del tutto carente o meramente apparente. Il Collegio richiama sul punto le Sezioni Unite n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, e la Corte cost. n. 106 del 2015, che ha ribadito l’autonomia e la coerenza interna del sistema delle misure di prevenzione.
Nel merito, il primo motivo è infondato. La Corte territoriale aveva accertato la contiguità del proposto al sodalizio, desunta dalle convergenti dichiarazioni di collaboratori di giustizia e dal suo ruolo di intermediazione. Il Collegio richiama il principio di Sez. 6, n. 36216 del 13/07/2017, Schiraldi, e di Sez. 2, n. 37849 del 30/05/2024, Verruso: il giudizio di pericolosità può basarsi anche su elementi emergenti da procedimenti penali pendenti, nell’ambito dei quali siano stati formulati giudizi non escludenti la responsabilità.
Il secondo motivo è parimenti infondato. L’attualità della pericolosità era stata verificata attraverso la persistenza della condotta criminale, protrattasi dal 2007 fino al marzo 2022, senza soluzione di continuità. La Corte richiama la giurisprudenza consolidata (Sez. 6, n. 50128 del 11/11/2016, Aguì; Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020, Mariniello), secondo cui non è ammissibile una presunzione di pericolosità basata sul solo esito di un procedimento penale.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile. La quantificazione della misura in due anni e sei mesi trovava giustificazione nell’elevata pericolosità e nella non occasionalità della condotta, con percorso argomentativo che il Collegio ritiene esente da carenze motivazionali insuperabili. Il ricorso è conclusivamente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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