Truffa contrattuale: la spendita della qualifica assente non basta senza nesso causale (Cass. pen. Sez. II n. 31895 del 25.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di truffa contrattuale, la spendita della qualifica professionale di cui l’autore sia privo non integra di per sé l’artificio o raggiro richiesto dall’art. 640 cod. pen. Occorre la dimostrazione di un nesso eziologico tra la falsa rappresentazione e l’attività materiale concretamente richiesta e non eseguibile, dalla quale derivino l’ingiusto profitto e l’altrui danno. In difetto, la condotta resta confinata nell’ambito dell’inadempimento contrattuale e dell’illecito civile, con conseguente esclusione della rilevanza penale. Il giudice di merito che ometta di indicare quali specifiche prestazioni richiedessero l’abilitazione professionale assente, e che l’imputato non abbia svolto, motiva in modo carente e la sentenza va annullata con rinvio.
Il Fatto
La ricorrente era stata condannata in primo grado per il reato di truffa contrattuale e assolta dall’imputazione di esercizio abusivo della professione di commercialista. La Corte di appello confermava la condanna agli artt. 99 e 640 cod. pen., oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede.
La difesa proponeva ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova. Si osservava che l’intervenuta assoluzione dall’esercizio abusivo della professione precludeva di attribuire rilievo alla spendita di tale qualifica ai fini dell’elemento oggettivo della truffa. Il secondo motivo riguardava il trattamento sanzionatorio e l’omessa contestazione dell’art. 81 cod. pen. nel capo di imputazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal dato pacifico emerso in primo grado: l’imputata non aveva svolto alcuna attività per la quale fosse necessaria un’abilitazione professionale. L’architrave dell’imputazione per truffa si fondava sul rilievo che, nel trattare con la persona offesa, ella avesse omesso di precisare che l’attività svolta poteva limitarsi a mansioni eseguibili da un soggetto privo dell’abilitazione di dottore commercialista, inducendo così la persona offesa a concludere il contratto.
La Corte richiama il principio, già affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui gli artifici e raggiri possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su circostanze fondamentali ai fini della conclusione del contratto, citando Sez. 2, n. 23079 del 09/05/2018. Nel caso concreto, però, difetta la dimostrazione di un elemento specifico: l’indicazione delle attività ricadenti nelle mansioni eseguibili solo dal soggetto abilitato, per le quali la persona offesa aveva inteso conferire l’incarico e che l’imputata non poteva e non ha svolto.
La Corte afferma il criterio decisivo: perché la falsa rappresentazione assuma valenza truffaldina occorre un nesso eziologico tra la spendita della qualifica soggettiva di cui l’autore è privo e l’attività materiale che ne consegue, dovendo quest’ultima costituire il precipitato logico e causale della condotta foriera di ingiusto profitto e di altrui danno. Diversamente, si opererebbe una svalutazione delle caratteristiche modali della truffa, con dilatazione della sua sfera di operatività fino a comprendervi condotte di esclusiva responsabilità civile.
La sentenza di appello non ha chiarito se le attività non svolte richiedessero la necessaria abilitazione professionale e se proprio rispetto a queste la persona offesa sia stata indotta al pagamento di fatture per prestazioni mai eseguite. Tale lacuna rende incompleta la dimostrazione della truffa contrattuale e rileva anche ai fini dell’individuazione del tempus commissi delicti e della corretta qualificazione del fatto in termini di consumazione.
Da qui la fondatezza del primo motivo e l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio, restando assorbito il secondo motivo sul trattamento sanzionatorio.
Nota della Redazione
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