Applicabilità dell’aggravante dopo la cessazione della convivenza (Cass. pen. Sez. 2 n. 7237 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’aggravante comune dell’abuso di relazioni domestiche di cui all’art. 61, primo comma, n. 11, cod. pen. ha natura oggettiva ed è finalizzata a punire più gravemente i delitti commessi nell’ambito di un rapporto di coabitazione o nel contesto di una relazione derivante anche solo dall’abituale frequentazione dell’abitazione della vittima. Essa afferisce a tutte le situazioni di approfittamento tipiche delle frequentazioni abituali che fanno sorgere un rapporto fiduciario tra la persona offesa e l’autore del reato, del quale quest’ultimo si avvantaggia. L’aggravante è pertanto configurabile anche se lo stato di coabitazione con la persona offesa sia cessato prima del compimento della condotta illecita. Il motivo di ricorso che non si confronti con gli elementi di riscontro valorizzati dalla sentenza impugnata è aspecifico e determina l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il Fatto
Con sentenza dell’11/03/2025 la Corte d’Appello di Bologna confermava il giudizio di responsabilità espresso dal Tribunale di Modena nei confronti dell’imputato per i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione aggravata commessi in danno della convivente. Il giudice di primo grado aveva unificato i reati dalla continuazione, escluso l’aggravante di cui all’art. 629, comma 2, cod. pen. e riconosciuto l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. in misura equivalente alla residua aggravante.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo tre motivi: la carenza di abitualità e sistematicità delle condotte per il reato di maltrattamenti; il difetto dell’elemento psicologico del reato di estorsione, sostenendo di aver chiesto la restituzione di somme prelevate dalla compagna dal conto corrente cointestato; l’illegittima applicazione dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 11 cod. pen. per essere ormai cessata la relazione e la convivenza al momento degli ultimi episodi. Con un quarto motivo lamentava altresì il diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Quanto al primo motivo, ha rilevato che il ricorrente, pur richiamando correttamente i principi di legittimità in tema di reato abituale, non si confrontava con la ricostruzione fattuale operata dalla sentenza impugnata. Quest’ultima, oltre alla narrazione della persona offesa che aveva riferito di abituali umiliazioni e insulti subiti con continuità, aveva valorizzato le dichiarazioni della madre della vittima, che aveva rilevato sul corpo della figlia i segni delle aggressioni, nonché le fotografie e i messaggi WhatsApp dal tenore minaccioso. Il motivo, non confrontandosi con tali elementi di riscontro, incorreva nel vizio di aspecificità, apprezzabile non solo come indeterminatezza ma anche come mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha premesso che il giudice di legittimità deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, che si integrano vicendevolmente. Ha quindi richiamato il principio, consolidato dalle Sezioni Unite n. 29541 del 2020, secondo cui il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello di estorsione si distinguono in relazione all’elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. Dalla lettura delle chat acquisite emergeva che le violenze e le minacce erano finalizzate non già a ottenere la restituzione di somme versate per la casa e per i figli, bensì a ottenere denaro per l’acquisto di stupefacenti.
Quanto all’aggravante di cui all’art. 61 n. 11 cod. pen., la Corte ha osservato che il capo di imputazione si riferiva a condotte reiterate a decorrere dal 2014 e quindi prevalentemente durante la convivenza. Ha inoltre affermato che l’aggravante ha natura oggettiva ed è configurabile anche se la coabitazione sia cessata prima della condotta, richiamando i precedenti di Sez. 5 n. 12290 del 2025 e Sez. 3 n. 44042 del 2024.
La Corte ha infine ritenuto la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche esente da manifesta illogicità, essendo sufficiente il richiamo alla gravità dei fatti e all’assenza di elementi positivi, e ha dichiarato inammissibile il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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