Continuazione e disegno criminoso: non basta lo stile di vita delinquenziale (Cass. pen. Sez. I n. 34985 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen. richiede la prova di un medesimo, originario disegno criminoso, unitario e deliberato almeno nelle linee essenziali al momento del primo reato. Tale unicità non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime solo una generale propensione alla devianza. Non è sufficiente l’analogia dei reati, la loro contiguità spazio-temporale o la spinta a delinquere, tanto più se genericamente economica. La vicinanza temporale tra i fatti non costituisce di per sé indizio necessario del medesimo disegno criminoso, e la cesura determinata dall’arresto e dalla detenzione è compatibile con l’esclusione del vincolo.
Il Fatto
Il condannato ha proposto istanza al giudice dell’esecuzione per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati puniti con due distinti provvedimenti. Si tratta di due condotte di spaccio di sostanze stupefacenti, accertate con sentenze del medesimo Tribunale, commesse a distanza di pochi giorni e sanzionate a titolo di art. 73 d.P.R. n. 309/1990, rispettivamente al comma 5 e al comma 1.
Il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza. Pur ravvisando un unico filo conduttore nell’attività di spaccio quale fonte di reddito integrativa, ha ritenuto che le condotte integrassero solo uno stile di vita criminale e non un unico disegno. Il difensore ha impugnato per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla nozione di disegno criminoso e ribadisce che l’unicità richiesta dall’art. 81, secondo comma, cod. pen. non coincide con il programma di vita delinquenziale. Quest’ultimo esprime solo l’opzione del reo per un numero non predeterminato di reati, non identificabili a priori nelle loro coordinate essenziali.
Occorre invece una verifica concreta di indicatori quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le causali, le modalità della condotta e la sistematicità. Soprattutto, al momento del primo reato i successivi devono risultare programmati almeno nelle linee essenziali. Non basta valorizzare uno solo degli indici se gli altri reati appaiono frutto di determinazione estemporanea.
La Corte richiama il proprio orientamento: Sez. 1, n. 15955 del 08.01.2016, secondo cui il disegno unitario non si confonde con la propensione alla devianza; le Sezioni Unite n. 28659 del 18.05.2017, che escludono la desumibilità del programma dalla sola analogia dei reati o dal contesto; e Sez. 1, n. 12905 del 17.03.2010, che distingue il fine specifico dalla tendenza stabilmente operante a risolvere i problemi esistenziali commettendo reati.
Quanto al tempo, l’inciso “anche in tempi diversi” non consente di negare ogni rilievo alla vicinanza temporale, che però non è indizio necessario del medesimo disegno. Nel caso concreto la Corte ritiene che l’ordinanza impugnata, pur sintetica, individui elementi fattuali chiari: la riconduzione delle condotte allo stile di vita del condannato e, soprattutto, la cesura determinata dall’arresto e dalla detenzione tra i due fatti. Non è possibile prefigurare il proposito realizzato dopo la remissione in libertà come concepito prima della detenzione, non potendo un disegno delittuoso includere arresti ed espiazione delle pene. Richiamata Sez. 1, n. 44988 del 17.09.2018, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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