Sequestro preventivo, prescrizione non dimostrata e onere di allegazione (Cass. pen. Sez. III n. 23002 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per la sola violazione di legge, nella quale rientrano anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. L’accertamento della prescrizione non è frutto del mero computo aritmetico del termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di fatto e di diritto. Ne consegue che l’onere di produrre atti e documenti volti a dimostrare l’intervenuta prescrizione grava sulla parte che ne invoca l’applicazione, dovendo il ricorrente specificare la cronologia completa degli atti, la data di commissione del fatto, gli eventuali atti interruttivi e la durata delle sospensioni. Una volta intervenuta sentenza non definitiva di merito, il giudice della cautela non può discostarsi, nella valutazione del fumus delicti e del periculum in mora, dai fatti accertati in sede di cognizione.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto appello cautelare avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello aveva rigettato l’istanza di dissequestro e restituzione di un’area oggetto di sequestro preventivo, disposto in relazione a plurime ipotesi di reato, tra cui abusivismo edilizio, reati paesaggistici e abuso di ufficio. Il Tribunale del riesame ha rigettato l’appello. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, lamentando in via principale l’intervenuta prescrizione dei reati e la mancanza di motivazione sul punto, contestando alla difesa l’onere di provare l’assenza di cause sospensive.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla costante affermazione secondo cui il ricorso avverso le ordinanze cautelari reali è ammesso nei limiti dell’art. 325 cod. proc. pen., dovendosi ricomprendere nella violazione di legge anche i vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o inidoneo a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice. Sul punto richiama le Sezioni Unite n. 25932 del 29/5/2008 e successive conformi.

Il primo motivo è dichiarato inammissibile. L’accertamento della prescrizione non si esaurisce nel mero computo aritmetico del termine, ma implica la risoluzione di plurime questioni di fatto e di diritto, non accessibili al giudice di legittimità. Il ricorrente non ha allegato alcunché per verificare quanto eccepito, né ha fornito dati documentali sui periodi di sospensione ulteriori rispetto a quelli considerati. Il Tribunale cautelare, applicando la disciplina dell’art. 159 cod. pen. nella formulazione introdotta dalla legge n. 103 del 2017, non ha potuto pervenire a una declaratoria certa di prescrizione.

La Corte conferma che l’onere di produrre atti e documenti grava sulla parte che invoca la prescrizione, richiamando la Sez. IV n. 13353 del 19/03/2025. Il ricorrente avrebbe dovuto specificare la cronologia completa degli atti, la data di commissione del fatto, gli atti interruttivi e la durata delle sospensioni.

I motivi secondo e terzo, trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati. La Corte riconosce che la confisca è stata disposta ai sensi dell’art. 335-bis cod. pen. in relazione al reato di cui all’art. 323 cod. pen., abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. b), l. 9 agosto 2024, n. 114. Tuttavia, una volta intervenuta sentenza non definitiva di merito, il giudice della cautela non può discostarsi dai fatti accertati in sede di cognizione, come affermato dalla Sez. IV n. 8016 del 17/01/2014. La motivazione del Tribunale non è apparente: il fumus si è cristallizzato nella decisione di condanna e il periculum in mora è stato adeguatamente argomentato in relazione ai rischi di aggravamento delle conseguenze dei reati.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e in applicazione della facoltà di aumento introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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