Mandato d’arresto europeo residenza quinquennale condizione per rifiuto consegna (Cass. pen. Sez. VI n. 33388 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La possibilità per la corte di appello di rifiutare la consegna della persona ricercata in forza di un mandato d’arresto europeo, quando questa debba scontare la pena in Italia, presuppone la sussistenza della residenza o della dimora legittima ed effettiva sul territorio nazionale in via continuativa da almeno cinque anni. La novella introdotta dal d.l. n. 69 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 103 del 2023, ha tipizzato gli indici rivelatori dell’integrazione sociale, ma non ha soppresso il requisito temporale, che resta condizione necessaria del rifiuto. La sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2023 non ha superato tale requisito, limitandosi a estendere ai cittadini di Stati terzi la possibilità di opporre il radicamento nel territorio italiano. Ne consegue che il difetto della residenza quinquennale è ostativo al rifiuto di consegna, con conseguente inammissibilità del ricorso che invochi la valutazione sostanziale dell’integrazione prescindendo da quel requisito.

Il Fatto

La Corte di appello di L’Aquila ha dichiarato sussistenti le condizioni per accordare la consegna di una persona all’autorità giudiziaria tedesca, che l’aveva richiesta in forza di un mandato di arresto europeo emesso per l’esecuzione della pena inflitta con sentenza di condanna per il reato di truffa.

Avverso la sentenza di appello l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 18-bis della legge n. 69 del 2005, in relazione all’art. 27 Cost. e all’art. 8 Cedu, oltre a vizi della motivazione. Il ricorrente lamentava che la Corte territoriale non avesse valutato il suo radicamento sociale e si fosse posta in contrasto con il dictum della sentenza n. 178 del 2023 della Corte costituzionale, che avrebbe imposto di superare gli automatismi fondati sulla cittadinanza o sulla durata della residenza per dare preminenza a una valutazione sostanziale dell’integrazione. Secondo il ricorrente si sarebbe potuto prescindere dalla permanenza in Italia per cinque anni.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, ricostruendo anzitutto il quadro normativo di riferimento. Il d.l. n. 69 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 103 del 2023, ha modificato il comma 2 dell’art. 18-bis della legge n. 69 del 2005, che oggi contempla la possibilità per la corte di appello di rifiutare la consegna del cittadino italiano o della persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, sempre che disponga l’esecuzione in Italia della pena o della misura di sicurezza richiesta.

Il legislatore ha inoltre introdotto il comma 2-bis, che vincola la verifica della residenza o della dimora all’accertamento dell’idoneità dell’esecuzione della pena sul territorio ad accrescere le opportunità di reinserimento sociale. La norma elenca specifici criteri: la durata, la natura e le modalità della residenza o della dimora; il tempo intercorso tra la commissione del reato e l’inizio del periodo di residenza; la commissione di reati e il regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali; il rispetto delle norme sull’ingresso e il soggiorno degli stranieri; i legami familiari, linguistici, culturali, sociali ed economici. La sentenza è nulla se non contiene la specifica indicazione di tali elementi e dei relativi criteri di valutazione. Si tratta, osserva la Corte, degli indici rivelatori che la giurisprudenza di legittimità aveva già in parte individuato.

La novella, tuttavia, indica soltanto gli elementi di valutazione per il giudice del merito, ferma restando la previsione del comma 2, ossia la necessaria sussistenza della residenza o della dimora in Italia per almeno cinque anni. Il requisito temporale, quindi, non risulta soppresso.

La Corte affronta poi il profilo centrale del ricorso, escludendo che il requisito della permanenza quinquennale sia stato superato dalla giurisprudenza costituzionale. La Corte costituzionale, con la pronuncia richiamata, muovendo dalla sentenza della Corte di giustizia del 6 giugno 2023 — che aveva ritenuto incompatibile con il principio di uguaglianza davanti alla legge, sancito dall’art. 20 della Carta dei diritti fondamentali, una normativa discriminatoria tra cittadino extracomunitario e cittadino dell’Unione — ha dichiarato illegittimo l’art. 18-bis della legge n. 69 del 2005 nella parte in cui non prevede che la corte di appello possa rifiutare la consegna di una persona cittadina di uno Stato terzo che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, alle condizioni precisate dalla Corte di giustizia, per favorirne il reinserimento sociale.

La pronuncia costituzionale, rileva la Cassazione, ha limitato questa possibilità ai cittadini extracomunitari che risiedano da almeno cinque anni nel territorio italiano, poiché la stessa condizione è legittimamente prevista dal legislatore per i cittadini di altro Stato dell’Unione. Ne deriva che la censura del ricorrente è manifestamente infondata, avendo la Corte di appello correttamente ritenuto ostativo al rifiuto di consegna il difetto della residenza in Italia da almeno cinque anni. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre agli adempimenti di cancelleria previsti dall’art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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