Inammissibile il ricorso sul quantitativo di stupefacente e sulla recidiva (Cass. pen. Sez. VII n. 35140 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dato ponderale della sostanza stupefacente non costituisce prova legale della destinazione illecita, ma indizio soggetto alla regola dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e alla verifica della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Quando il quantitativo risulti ragionevolmente inconciliabile con l’assunzione esclusivamente personale dell’intero prodotto, la sua valenza indiziaria cresce in proporzione al numero delle dosi ricavabili e si salda con gli ulteriori elementi acquisiti. Non si configura pertanto alcuna inversione dell’onere della prova. Il riconoscimento della recidiva non può fondarsi sul mero dato formale dei precedenti penali, ma esige un apprezzamento concreto della progressione criminosa e della relazione qualificata tra i precedenti e il nuovo illecito. Il diniego delle circostanze attenuanti e la determinazione della pena tra minimo e massimo edittale rientrano nei poteri discrezionali del giudice di merito, insindacabili se motivati.
Il Fatto
Il ricorrente era stato trovato in possesso di una pianta alta circa 170 centimetri, di infiorescenze e di marijuana già essiccata, per un quantitativo complessivo dal quale gli accertamenti tecnici ritenevano ricavabili 636 dosi medie singole. Il Tribunale lo aveva dichiarato responsabile della detenzione a fini di spaccio di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e, riconosciuta la recidiva specifica, condannato a un anno e sei mesi di reclusione e 4.000 euro di multa.
La Corte di appello aveva confermato la condanna. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi: la ritenuta destinazione non esclusivamente personale dello stupefacente; la recidiva applicata senza concreta verifica della maggiore pericolosità sociale; il diniego dell’art. 131-bis cod. pen. e dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.; la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale senza considerare il comportamento collaborativo.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, pur formalmente articolato come violazione di legge e vizio di motivazione, sollecita una diversa lettura del compendio probatorio già valutato dai giudici di merito. La Corte territoriale ha escluso la destinazione all’uso esclusivamente personale sulla base di una valutazione complessiva: il quantitativo stupefacente e il numero delle dosi ricavabili, la presenza, oltre alla pianta, di infiorescenze e di marijuana già essiccata, la deperibilità del prodotto pronto per la cessione e le dichiarazioni testimoniali.
La Suprema Corte ribadisce che il dato ponderale non dissolve da solo l’onere di provare la destinazione illecita della sostanza. Gli indici dell’art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309/1990 non costituiscono prova legale, ma indizi soggetti alla regola dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Quando però il quantitativo è tale da risultare ragionevolmente inconciliabile con l’assunzione personale dell’intero prodotto, la sua valenza indiziaria cresce in proporzione al numero delle dosi e si salda con gli ulteriori elementi acquisiti.
Nel caso concreto il dato delle 636 dosi è stato coniugato con la deperibilità della sostanza già essiccata e con l’incompletezza della versione del ricorrente, riferita alla sola pianta e non anche alle infiorescenze e ai grammi rinvenuti. La censura oppone così una ricostruzione alternativa a una motivazione non manifestamente illogica, senza individuarne effettive fratture argomentative.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata non ha desunto la recidiva dal mero dato formale dei precedenti, ma ha considerato il precedente specifico, il periodo non eccessivamente lungo della reiterazione e l’omogeneità delle condotte. La motivazione si conforma al criterio delle Sezioni Unite n. 35738 del 27/05/2010, secondo cui il riconoscimento della recidiva esige un apprezzamento concreto della progressione criminosa.
Il terzo e il quarto motivo sono manifestamente infondati. Il diniego della causa di non punibilità dell’art. 131-bis cod. pen. è stato sorretto dalla pluralità degli indici di offensività, in conformità al principio delle Sezioni Unite n. 13681 del 25/02/2016. Quanto alla pena, la quantificazione inferiore ai due terzi del massimo edittale e la sua determinazione tra minimo e massimo rientrano nei poteri discrezionali del giudice di merito, insindacabili se motivati. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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