Inammissibile il ricorso che reitera i motivi d’appello senza confronto (Cass. pen. Sez. VII n. 35139 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre e a reiterare i medesimi motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato. Il vizio di motivazione, per essere dedotto, richiede che il ricorrente si misuri con le ragioni già espresse dal giudice del merito, non che si astenga dal contestarle. La reiterazione di doglianze generiche, prive di aggancio agli elementi valorizzati nella sentenza impugnata, non integra il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e determina la declaratoria di inammissibilità con le relative conseguenze processuali ed economiche.

Il Fatto

Il ricorrente è stato ritenuto colpevole dal Tribunale di un reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, commi 2 e 2-sexies, d.lgs. n. 285 del 1992 e condannato alla pena di sei mesi di arresto e 1.600,00 euro di ammenda. La Corte d’appello, in riforma, ha rideterminato la pena in quattro mesi e quindici giorni di arresto e 1.200,00 euro di ammenda.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova del corretto funzionamento dell’etilometro; la mancanza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; l’erronea applicazione della legge penale in materia di prescrizione, con correlata carenza motivazionale.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi. La ragione è preliminare e assorbente sul piano metodologico: il ricorso reitera le medesime doglianze già proposte con l’atto di appello, senza alcun confronto con le statuizioni della sentenza impugnata, la quale aveva invece fornito una puntuale e logica risposta alle questioni sollevate.

La Corte enuncia la regola processuale: è inammissibile il ricorso che riproduce e ripercorre gli stessi motivi prospettati in appello e motivatamente respinti in secondo grado, limitandosi a lamentare in modo generico una presunta carenza o illogicità della motivazione senza censurare criticamente gli argomenti del provvedimento. Il principio è sostenuto dal richiamo a Sez. 2, n. 27816 del 22.03.2019, Rv. 276970-01.

Nel merito delle singole censure la Corte rileva che il giudice d’appello ha accertato, sulla base dell’annotazione di polizia giudiziaria, la regolare omologazione dell’etilometro e le verifiche periodiche annuali risultanti dal libretto metrologico; e che il ricorrente non ha addotto alcun elemento atto a dimostrare il malfunzionamento dell’apparecchio. Le doglianze sul punto restano quindi su un piano assertivo, prive di aggancio probatorio.

Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la Corte di merito aveva valorizzato che l’imputato era alla guida senza aver mai conseguito la patente e che era gravato da plurimi precedenti penali: valutazione congrua e non sindacabile nei termini prospettati dal ricorso.

Infine, sul terzo motivo, la Corte condivide il rilievo del giudice d’appello secondo cui, in ragione della data di commissione del reato, il termine di prescrizione non era ancora maturato al momento del giudizio di appello, venendo a scadere il 24.04.2026. Declarata l’inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende, esclusa l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13.06.2000, con applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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