Patteggiamento, ricorso inammissibile fuori dai casi dell’art. 448 comma 2-bis (Cass. pen. Sez. VII n. 9073 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca la violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., poiché l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, limita l’impugnabilità alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate. Parimenti non censurabile è il motivo che denunci la mancanza di motivazione sulla congruità della pena applicata, profilo estraneo ai casi di ricorribilità e, comunque, manifestamente infondato quando il giudice abbia valutato la congruità alla luce dei parametri dell’art. 133 cod. pen..
Il Fatto
Con sentenza emessa il 18 luglio 2024, secondo il rito di cui all’art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Termini Imerese ha applicato al ricorrente la pena di un mese e quindici giorni di reclusione, sostituita con la detenzione domiciliare, per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, ritenuto unito in continuazione con i reati giudicati con una precedente sentenza.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore, articolando un unico motivo con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e alla determinazione della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che il ricorso è stato proposto avverso una sentenza di applicazione della pena al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.. La norma, introdotta dall’art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. ai motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il primo motivo, relativo all’omessa motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento, è quindi inammissibile perché non consentito dal codice di rito. La Corte richiama il principio secondo cui, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso che deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l’impugnabilità alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. VI n. 1032 del 07.11.2019, dep. 2020, Rv. 278337).
Il secondo motivo, concernente l’omessa motivazione sulla congruità della pena, è manifestamente infondato, oltre che inammissibile. Il giudice ha valutato esplicitamente tale congruità alla luce dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., dichiarandola adeguata e ben computata. La motivazione sul trattamento sanzionatorio risulta dunque logica e completa, nei limiti richiesti per un procedimento definito ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., e il vizio lamentato non è censurabile in cassazione perché non compreso tra i casi di ricorribilità stabiliti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000 e in mancanza di elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in via equitativa in euro tremila.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.